Cassazione Civile, Ordinanza n. 32261/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso con cui l'Amministrazione finanziaria ha liquidato imposta ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, sull'atto di scioglimento di un trust con ritrasferimento di un immobile e di un bene pertinenziale al disponente. La Commissione tributaria regionale ha confermato la pretesa, ritenendo che nel trust non vi sia neutralità fiscale ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, poiché la segregazione patrimoniale sottrae i beni ai creditori del disponente. La società ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 2 e 10 d.lgs. 347/1990 e dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006, sostenendo che il trasferimento al trustee è meramente strumentale al programma negoziale e fiscalmente neutro, che la giurisprudenza richiamata dalla sentenza impugnata sarebbe non pertinente o superata, e che solo il trasferimento finale ai beneficiari può integrare presupposto impositivo; 2) violazione dell'art. 832 c.c., perché il giudice d'appello avrebbe omesso di esaminare il motivo secondo cui l'avviso non indicava che l'atto era diretto alla società quale trustee.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il merito delle censure tributarie perché rileva d'ufficio un vizio preliminare della notificazione del ricorso. Poiché il ricorso era stato notificato a mezzo posta ai sensi dell'art. 149 c.p.c. ma non era stato prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento, manca la prova del perfezionamento della notificazione. La Corte ribadisce che, in tal caso, la notificazione non è semplicemente nulla ma inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso, senza possibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Non vengono liquidate spese per la mancata costituzione dell'Agenzia, ma è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale richiamato per dedurre la violazione di legge nei due motivi di ricorso
la notifica a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario e deve esserne provata la ricezione tramite avviso di ricevimento
non è utilizzabile per rinnovare una notificazione inesistente del ricorso per cassazione, quando manchi l'avviso di ricevimento
artt. 2 e 10 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347
invocati dalla ricorrente per sostenere la non applicabilità dell'imposizione proporzionale al trasferimento in trust
art. 2, comma 47, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262
richiamato dalla ricorrente a fondamento dell'assunto di neutralità fiscale del trasferimento in trust
richiamato nel secondo motivo in relazione alla qualificazione del trasferimento e all'indicazione della qualità di trustee nell'avviso
art. 111 Cost.
richiamato per sottolineare che la trattazione non può essere rinviata per consentire il deposito tardivo dell'avviso di ricevimento
art. 6, comma 1, l. n. 890 del 1982
richiamato per la possibilità di richiedere tempestivamente un duplicato dell'avviso di ricevimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare il perfezionamento della notificazione, la data di consegna e l'identità del consegnatario.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento del ricorso notificato ex art. 149 c.p.c. determina non una mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione e quindi l'inammissibilità del ricorso, senza rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
- In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta deve essere depositata entro l'udienza; non è consentito rinviare la causa per supplire a tale omissione, salva la rimessione in termini se il ricorrente dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio della notificazione, la Corte può non provvedere sulle spese se la parte intimata non si è costituita, ma deve comunque dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ove previsto.
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