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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16015/2025 del 15/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 recuperando a tassazione maggiori imponibili di una società poi estinta, con disconoscimento di costi ritenuti relativi a operazioni inesistenti e con applicazione di maggiori IRES, IRAP, IVA e sanzioni. La pretesa era stata poi azionata nei confronti dei soci, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2495 c.c., in ragione dell'estinzione della società. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti al giudice tributario sostenendo, in appello, anche l'inopponibilità dell'accertamento verso una società terza da cui era nata la contestazione, il vizio di motivazione dell'atto impositivo e l'inesistenza degli illeciti presupposti. In cassazione hanno dedotto: (1) nullità della sentenza di appello per motivazione solo apparente/per relationem, in violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; (2) nullità per omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver esaminato le specifiche censure di appello. In via subordinata chiedevano il rinvio sulla questione delle sanzioni alla luce dello ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse nulla perché motivata in modo meramente adesivo e acritico rispetto alla decisione di primo grado, senza dare conto delle specifiche doglianze di appello né del percorso logico seguito per respingerle. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, poiché l'eventuale omessa pronuncia era comunque collegata alla stessa carenza motivazionale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, affinché provveda con congrua motivazione e si pronunci anche sulla questione dello ius superveniens in tema di sanzioni e sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone una motivazione effettiva della sentenza tributaria; non è sufficiente una mera adesione acritica alla decisione di primo grado.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione apparente determina nullità.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiede un apparato motivazionale idoneo a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.

  • art. 111 Cost.

    esige la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali come garanzia del giusto processo.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e censure ritualmente proposte; la mancata considerazione di specifici motivi di appello integra vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la deduzione in cassazione della nullità della sentenza per vizi processuali, inclusa la motivazione apparente.

  • art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973

    costituisce la base della responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 2495 c.c.

    regola gli effetti dell'estinzione della società e i limiti della responsabilità dei soci, collegandola ai beni o somme eventualmente riscossi in sede di liquidazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato quale norma procedurale per la notificazione dell'avviso di accertamento ai soci.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    fondamento del ricorso per cassazione per nullità della sentenza.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello è nulla quando si limita ad aderire in modo generico e acritico alla decisione di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di gravame e senza rendere percepibile l'iter logico seguito.
  • Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello indica, anche sinteticamente, le ragioni della conferma in rapporto alle specifiche censure dell'appellante o l'identità delle questioni già esaminate in primo grado.
  • L'omessa considerazione di motivi di appello specifici può integrare nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma tale vizio resta assorbito quando la sentenza sia già nulla per motivazione apparente.
  • Nei giudizi relativi alla responsabilità dei soci per debiti tributari della società estinta, la verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione attiene alla fase di accertamento e, se contestata, deve essere provata dall'amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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