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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8090/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello della contribuente annullando le cartelle di pagamento per carenza di motivazione (mancanza di documentazione allegata alle cartelle: piano di realizzazione opere, parametri di calcolo del contributo, piano di riparto annuale con indicazione dei benefici per ciascun immobile, elenco dei contribuenti e versamenti). Il Consorzio deduceva sette motivi di cassazione: omissione di pronuncia su eccezioni di inammissibilità, violazione di norme sulla motivazione (leggi n.212/2000 e n.241/1990), contestazione circa la considerazione per relationem degli atti generali, omessa/contraddittoria valutazione sulla necessità di indicare i benefici per singolo immobile, violazione della regola di distribuzione dell'onere della prova (art.2697 c.c.), interpretazione della legge regionale Toscana n.34/1994 sulle componenti rilevanti per il calcolo del contributo e doglianze circa i criteri di determinazione del contributo in relazione a norme codicistiche e regionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n.119/2018 (conv. l. n.136/2018) perché la cartella notificata il 17/11/2010 riguardava un debito residuo di €454,76, inferiore alla soglia di €1.000 prevista per l'annullamento automatico. La Corte ha richiamato l'applicabilità dello stralcio ex lege e la conseguente automatica estinzione del credito; ha inoltre ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, considerata la sopravvenuta estinzione per norma. La pronuncia nel merito sulle questioni dedotte dal ricorrente non è stata resa per sopraggiunta cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018

    «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 ... sono automaticamente annullati» (art. 4, comma 1)

    La Corte ha ritenuto applicabile l'annullamento automatico alla cartella notificata il 17/11/2010 e di importo residuo €454,76; pertanto la pretesa è venuta meno per effetto di legge e la controversia è cessata.

  • art. 16‑quater d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. in l. n. 58 del 2019

    «Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019...»

    Prevede gli adempimenti contabili degli enti creditori conseguenti allo stralcio; la Corte l'ha richiamata per spiegare gli effetti pratici dell'annullamento sulla contabilità dell'ente.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata dal ricorrente per censurare omissione di pronuncia; la Corte non ha dovuto decidere nel merito per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione (vizi di diritto e omessa decisio) invocati dal Consorzio; la Corte ha esaminato preliminarmente l'evento normativo che ha reso la controversia inoperante.

  • art. 7 legge n. 212/2000

    Richiama il principio di motivazione degli atti impositivi e il diritto del contribuente a conoscere le ragioni della pretesa; alla base della decisione della CTR sull'insufficiente motivazione delle cartelle.

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e relativo obbligo motivazionale cui la CTR ha fatto riferimento per dichiarare nulle le cartelle carenti di adeguata motivazione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Norma sull'onere della prova; la CTR ha ritenuto che il Consorzio dovesse dimostrare la sussistenza del beneficio arrecato agli immobili, nonostante la produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, fatto contestato dal Consorzio.

  • art. 16 legge Regione Toscana n. 34/1994

    Rilevata nella controversia per i criteri di determinazione del contributo di bonifica; la CTR ha escluso che le spese per il mero mantenimento della struttura amministrativa del consorzio debbano rientrare nel calcolo del contributo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (citate: Ordinanza Sez. 5 n. 11817/2020 e Ordinanza Sez. 1 n. 20254/2021)

    Sono richiamati due indirizzi contrastanti sul modo in cui applicare la soglia di €1.000 dello stralcio (se riferita al singolo carico affidato o alla sommatoria dei carichi per cartella); la Corte ha ritenuto comunque che, nel caso concreto, ogni singola cartella avesse valore inferiore a €1.000, sicché lo stralcio opera.

Massime di principio

  • Se la cartella esattoriale è stata affidata all'agente della riscossione tra il 10/01/2000 e il 31/12/2010 e l'importo residuo (capitale + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + sanzioni) è ≤ €1.000 alla data prevista dalla norma, il debito è automaticamente annullato ex art. 4 d.l. n.119/2018 e la controversia può essere dichiarata cessata.
  • La cessazione della materia del contendere per effetto di una norma di stralcio non preclude, se ne sussistono i presupposti, il diritto del contribuente di ottenere il rimborso se aveva già pagato; tuttavia la Corte può decidere la compensazione integrale delle spese quando l'annullamento è sopravvenuto per legge.
  • In contestazioni sul contributo consortile, le cartelle devono contenere una motivazione idonea o rimandare chiaramente agli atti generali che mostrano la base della pretesa (perimetro di contribuenza, piano di classifica, parametri di calcolo, piano di riparto e indicazione dei benefici): la carenza di tali elementi può rendere le cartelle nulle.
  • Sussiste contrasto giurisprudenziale sull'interpretazione della soglia di €1.000 (se riferita al singolo carico affidato o alla sommatoria delle partite): prima di decidere su ammissibilità dello stralcio occorre verificare come il singolo giudice interpreti il criterio e quale sia l'entità dei singoli carichi.
  • Sull'onere della prova: l'ente impositore che pretende un contributo dovrebbe documentare la misura del beneficio e i criteri di riparto; la mera produzione di atti generali potrebbe non essere sufficiente se non è evidente il collegamento con i singoli carichi notificati.

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