Cassazione Civile, Ordinanza n. 31973/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre a due atti di contestazione delle sanzioni per omessa autofatturazione di operazioni di acquisto, fondati su indagini bancarie e sull'acquisizione della documentazione relativa ai conti correnti intestati alla società. La società aveva proposto istanza di accertamento con adesione, definita negativamente, e poi ricorso. Il giudice di primo grado aveva annullato le sole sanzioni e confermato gli avvisi di accertamento; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tra l'altro che l'istanza di adesione fosse rilevante anche per gli atti sanzionatori e che la tardività dell'impugnazione non fosse fondata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul termine di impugnazione e sulla disciplina dell'accertamento con adesione e delle sanzioni, sostenendo che il procedimento sanzionatorio è autonomo rispetto a quello di accertamento tributario e che, quindi, l'istanza di adesione non sospende il termine per impugnare l'atto di contestazione delle sanzioni; il secondo motivo, relativo alla legittimità nel merito degli atti sanzionatori, è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è stata dedotta la nullità della sentenza per violazione di legge processuale sostanzialmente riconducibile alla falsa applicazione delle norme sul regime impugnatorio degli atti sanzionatori
richiamato come norma sul termine di impugnazione, ritenuto erroneamente applicato dalla CTR in relazione agli atti di contestazione delle sanzioni
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 218/1997
richiamato per escludere l'applicabilità dell'accertamento con adesione agli atti di contestazione delle sanzioni
artt. 16, commi 4 e 5, e 18 d.lgs. n. 472/1997
indicate come le sole disposizioni applicabili al procedimento di irrogazione delle sanzioni, autonomo rispetto all'accertamento tributario
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997
richiamato nel quadro normativo delle sanzioni per omessa autofatturazione
norma evocata nel secondo motivo, assorbito, sulla legittimità degli accertamenti fondati su indagini bancarie
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. n. 633/1972
norma evocata nel secondo motivo, assorbito, in tema di poteri istruttori e accertativi in materia IVA
Massime di principio
- Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie è autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi; pertanto trovano applicazione, per le sanzioni, esclusivamente le disposizioni del d.lgs. n. 472/1997.
- L'istituto dell'accertamento con adesione non è applicabile agli atti di contestazione delle sole sanzioni, anche quando tali atti siano emessi contestualmente ad avvisi di accertamento relativi ai tributi cui le sanzioni si riferiscono.
- La proposizione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il termine per impugnare l'atto di contestazione delle sanzioni.
- Quando il motivo accolto consente la decisione nel merito e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e definire direttamente la controversia.
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