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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31973/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei giudizi di merito e condannato la società intimata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004, ai fini Ires, Irap e Iva, oltre a due atti di contestazione delle sanzioni per omessa autofatturazione di operazioni di acquisto, fondati su indagini bancarie e sull'acquisizione della documentazione relativa ai conti correnti intestati alla società. La società aveva proposto istanza di accertamento con adesione, definita negativamente, e poi ricorso. Il giudice di primo grado aveva annullato le sole sanzioni e confermato gli avvisi di accertamento; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo tra l'altro che l'istanza di adesione fosse rilevante anche per gli atti sanzionatori e che la tardività dell'impugnazione non fosse fondata. In cassazione l'Agenzia ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul termine di impugnazione e sulla disciplina dell'accertamento con adesione e delle sanzioni, sostenendo che il procedimento sanzionatorio è autonomo rispetto a quello di accertamento tributario e che, quindi, l'istanza di adesione non sospende il termine per impugnare l'atto di contestazione delle sanzioni; il secondo motivo, relativo alla legittimità nel merito degli atti sanzionatori, è rimasto assorbito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il procedimento di irrogazione delle sanzioni tributarie è autonomo rispetto al procedimento di accertamento dei tributi; pertanto trovano applicazione, per le sanzioni, esclusivamente le disposizioni del d.lgs. n. 472/1997.
  • L'istituto dell'accertamento con adesione non è applicabile agli atti di contestazione delle sole sanzioni, anche quando tali atti siano emessi contestualmente ad avvisi di accertamento relativi ai tributi cui le sanzioni si riferiscono.
  • La proposizione dell'istanza di accertamento con adesione non sospende il termine per impugnare l'atto di contestazione delle sanzioni.
  • Quando il motivo accolto consente la decisione nel merito e non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e definire direttamente la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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