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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26861/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla posizione di un segretario comunale che aveva prestato servizio presso un comune e che, dopo la costituzione di una segreteria in convenzione tra due enti locali e la nomina di un nuovo segretario titolare della convenzione, era stato posto in disponibilità e di fatto estromesso dall'incarico. Il segretario ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo l'illegittimità della procedura di nomina del nuovo segretario. In appello la Corte territoriale ha escluso la responsabilità del comune convenzionato che non aveva avuto un precedente rapporto con il segretario revocato, ritenendo invece responsabile solo il comune presso il quale il segretario operava prima della revoca; ha inoltre negato il danno non patrimoniale per difetto di prova. Il comune ricorrente ha impugnato tale decisione sostenendo: 1) che anche il comune convenzionato avrebbe dovuto rispondere ex art. 2043 c.c. per il contributo causale dato alla nomina del nuovo segretario; 2) che vi sarebbe stato litisconsorzio necessario con l'ente/agenzia di gestione dell'albo dei segretari comunali, poi succeduta dal Ministero dell'interno; 3) che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere ammissibili produzioni documentali tardive valorizzate in primo grado. Il segretario, con ricorso incidentale, ha sostenuto a sua volta la concorrente responsabilità anche del comune convenzionato, ha censurato l'esclusione del danno non patrimoniale e ha contestato la regolazione delle spese di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del comune ricorrente, rilevando che i motivi erano generici e non specificamente confrontati con le rationes decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il primo motivo non colpiva una delle due rationes poste a base della decisione sul punto della responsabilità del comune convenzionato; il secondo motivo non si confrontava con la distinzione tra rapporto organico e rapporto funzionale del segretario comunale né con l'esclusione del litisconsorzio necessario; il terzo motivo era privo della necessaria specificità sulla contestazione delle produzioni tardive e comunque non dimostrava che la prova asseritamente irrituale fosse stata decisiva. Conseguentemente, il ricorso incidentale del segretario è stato dichiarato inefficace perché proposto tardivamente oltre il termine di impugnazione, ai sensi dell'art. 334 c.p.c. La Corte ha condannato il comune ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione al comune resistente e ha compensato integralmente le spese tra le altre parti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo solo nei confronti del ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana è stata esclusa per il comune convenzionato, anche perché la censura non colpiva tutte le autonome rationes della decisione di merito.

  • art. 102 c.p.c.

    L'eccezione di litisconsorzio necessario è stata respinta; la corte ha richiamato la distinzione tra rapporto organico e rapporto funzionale del segretario comunale e l'assenza di coincidenza tra amministrazione datrice e utilizzatrice.

  • art. 416 c.p.c.

    Il motivo fondato sulla tardività delle produzioni è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la valutazione di ammissibilità compiuta dai giudici di merito.

  • art. 421 c.p.c.

    In rito lavoro il giudice può ammettere produzioni tardive quando ciò sia giustificato; la valutazione della loro ammissibilità non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della specificità e decisività del vizio dedotto.

  • art. 366 c.p.c.

    È stato ribadito l'onere di specificità del ricorso per cassazione: indicazione precisa degli atti, delle doglianze e delle rationes decidendi impugnate, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360 c.p.c.

    I vizi di violazione di legge e omesso esame devono essere dedotti con argomentazioni puntuali e specifiche, non tramite censure generiche o meramente assertive.

  • art. 91 c.p.c.

    La totale soccombenza del ricorrente principale ha comportato la sua condanna alle spese in favore della controparte vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese tra le altre parti è stata mantenuta in ragione dell'esito concreto del gravame.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inefficace una volta dichiarato inammissibile il ricorso principale.

  • art. 7, comma 31-ter, D.L. n. 78/2010

    L'originaria Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata soppressa.

  • art. 7, comma 31-quater, D.L. n. 78/2010

    È avvenuto il subentro del Ministero dell'interno all'Agenzia soppressa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 99 D.Lgs. n. 267/2000

    Richiamato per il potere dei comuni di nominare e revocare il segretario comunale.

  • art. 100 D.Lgs. n. 267/2000

    Richiamato per la disciplina del segretario comunale e i poteri degli enti locali nella scelta del titolare.

  • art. 15, d.P.R. n. 465/1997

    Richiamato per distinguere il rapporto funzionale del segretario con i sindaci dal rapporto organico con l'amministrazione di appartenenza.

  • art. 18 CCNL segretari comunali e provinciali 1998/2001

    Invocato nel ricorso incidentale come disciplina del rapporto del segretario comunale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata; l'omessa censura di una sola di esse rende inutile l'esame delle altre.
  • Per dedurre la violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo puntualmente con la motivazione della sentenza; non basta una critica assertiva o generica.
  • Nel rito del lavoro, la valutazione di ammissibilità di produzioni documentali tardive compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione se il ricorrente non dimostra specificamente quale atto sia stato ritualmente contestato, quale prova sia stata illegittimamente acquisita e la decisività della stessa.
  • La nullità o l'irritualità dell'acquisizione di una prova non comporta automaticamente la nullità della sentenza: occorre dimostrare con certezza che la prova inutilizzabile abbia avuto efficacia determinante nella decisione.
  • In materia di segretari comunali, va distinta la posizione organica dell'amministrazione di appartenenza dal rapporto funzionale con i comuni utilizzatori; da tale distinzione discende l'esclusione del litisconsorzio necessario dell'ente di gestione dell'albo nelle controversie tra dipendente e comune utilizzatore.
  • Il ricorso incidentale tardivo perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 334 c.p.c.
  • L'illegittimità della nomina di un nuovo segretario nell'ambito di una segreteria convenzionata non implica automaticamente la responsabilità di tutti i comuni coinvolti: occorre verificare il titolo di responsabilità e il concreto rapporto giuridico preesistente con il segretario revocato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro pubblico contrattualizzatoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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