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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22609/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un presidente di sezione di commissione tributaria volta a ottenere differenze economiche per il periodo in cui aveva svolto anche le funzioni di presidente della commissione, in due distinti intervalli temporali in cui l'ufficio era vacante per cessazione del titolare. Lo stesso attore chiedeva inoltre di dichiarare irripetibili le somme che l'amministrazione aveva domandato in restituzione perché corrisposte, secondo la tesi dell'ente, senza titolo in relazione a tali funzioni. La Corte d'appello ha rigettato le domande ritenendo che la sostituzione del presidente di commissione da parte del presidente di sezione non integrasse mansioni superiori, che il compenso del presidente di sezione già coprisse anche l'attività vicaria e che l'art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011 escludesse ogni ulteriore compenso. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: (1) erronea applicazione dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992 e dell'art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011, sostenendo che la "vacanza" del posto non potesse essere equiparata ad assenza o impedimento; (2) violazione dell'art. 13 e dell'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992, contestando l'esclusione di criteri di corrispettività, mansioni superiori e uguaglianza, anche in rapporto alla giurisprudenza UE; (3) violazione degli artt. 13, 2, comma 2, e 24 d.lgs. n. 545/1992, nonché degli artt. 3 e 36 Cost., per avere ritenuto che il compenso del presidente di sezione coprisse anche la reggenza; (4) violazione dell'art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011 e dell'art. 14 disp. prel. c.c., per avere applicato in via analogica una norma eccezionale a una fattispecie non compresa; (5) in subordine, violazione dell'art. 11 disp. prel. c.c., dell'art. 117 Cost. e degli artt. 6 e 1 Prot. 1 CEDU, per l'applicazione retroattiva della disciplina e per la ritenuta ripetibilità delle somme percepite in buona fede.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha affermato che il presidente di sezione chiamato a sostituire il presidente di commissione non ha diritto ad alcun compenso aggiuntivo, perché le funzioni giurisdizionali vicarianti sono già implicite nella posizione di presidente di sezione e il compenso economico previsto dall'ordinamento per tale funzione assorbe anche la reggenza. Ha inoltre escluso che l'art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011 riconosca un ulteriore trattamento economico in favore del reggente, chiarendo che la norma si limita a disciplinare il compenso per i giudici tributari che svolgono funzioni di presidente o vicepresidente di sezione, ma non estende tale compenso a chi è già titolare di un trattamento connesso alla funzione di presidente di sezione e venga temporaneamente investito della reggenza della commissione. Quanto alla ripetizione delle somme, ha richiamato la giurisprudenza più recente secondo cui, una volta accertato l'indebito, la pubblica amministrazione ha diritto-dovere di recuperare quanto erogato, mentre la buona fede del percettore non esclude la ripetibilità, potendo incidere solo sulle modalità del recupero se eccessivamente onerose. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione della recente formazione dell'orientamento decisivo, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 545/1992

    "Il presidente della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico subordinatamente d'età"

    La disposizione è stata letta nel senso che copre tutte le ipotesi di assenza o impedimento del presidente della commissione, incluse le situazioni di vacanza del posto, attribuendo automaticamente al presidente di sezione le relative funzioni, anche giurisdizionali in quanto già insite nel suo ruolo.

  • art. 13 d.lgs. n. 545/1992

    "Trattamento economico dei giudici tributari"; "Il compenso è liquidato in relazione ad ogni provvedimento emesso"

    Il compenso fisso e variabile dei giudici tributari è collegato alla funzione svolta e all'apporto nella trattazione delle controversie, ma non legittima un ulteriore compenso per la reggenza della commissione da parte del presidente di sezione già retribuito per la propria funzione.

  • art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011

    "I giudici delle commissioni tributarie, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, nei casi in cui svolgono le funzioni di Presidente di sezione e di vice Presidente di sezione, hanno diritto alla corresponsione del compenso fisso e variabile di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992"

    La norma è stata interpretata come limite al riconoscimento del compenso fisso e variabile per funzioni diverse da quelle ordinarie solo per i giudici che non godono già di un trattamento parametrato alle funzioni apicali di sezione/commissione; non fonda invece il diritto del presidente di sezione reggente a un compenso ulteriore.

  • art. 24 d.lgs. n. 545/1992

    Richiamato per escludere che i provvedimenti dell'organo di autogoverno possano ampliare con atti amministrativi le attribuzioni o il trattamento economico oltre quanto previsto dalla legge.

  • art. 30, comma 1, lett. m), l. n. 413/1991

    Indicata come conferma della omogeneità tra le funzioni del presidente di commissione e del presidente di sezione quanto ad alcune attività giurisdizionali (assegnazione, inammissibilità, riunione, sospensione, estinzione).

  • art. 11 d.lgs. n. 545/1992

    "La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego."

    La natura onoraria del rapporto esclude l'applicazione degli istituti propri del pubblico impiego, inclusi quelli relativi alle mansioni superiori.

  • art. 3, comma 121, l. n. 350/2003

    Le controversie sul trattamento economico dei giudici tributari sono devolute al giudice ordinario, confermando che non si tratta di pubblico impiego.

  • art. 2033 c.c.

    L'indebito oggettivo è ripetibile anche se l'accipiens ha ricevuto in buona fede le somme; la buona fede non esclude il diritto-dovere della pubblica amministrazione di recuperare quanto indebitamente corrisposto.

  • art. 1175 c.c.

    È richiamato come fondamento delle tutele dell'affidamento legittimo nella fase restitutoria, potendo incidere sulle modalità del recupero, non sulla debenza della restituzione.

  • art. 3 Cost.

    La diversa disciplina economica dei giudici tributari è stata ritenuta ragionevole, perché giustificata dall'assenza di analoghi compensi nelle funzioni ordinarie e dalla discrezionalità legislativa.

  • art. 36 Cost.

    Il motivo di censura è stato respinto poiché la questione retributiva dei giudici tributari onorari non è stata ritenuta assimilabile al lavoro subordinato.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione agli artt. 6 CEDU e 1 Prot. 1 CEDU; la Corte ha escluso un contrasto convenzionale nella disciplina della ripetizione dell'indebito e del compenso.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel contesto della tutela dell'affidamento e della ripetizione dell'indebito, senza ravvisare violazioni.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    Richiamato per sostenere la pretesa irripetibilità delle somme, ma la Corte ha confermato la legittimità del recupero dell'indebito.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'analogia; la Corte ha sostanzialmente escluso che vi fosse applicazione analogica di una norma eccezionale, trattandosi invece di corretta interpretazione sistematica.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Esclusa la sua applicabilità al caso, perché gli incarichi dei giudici tributari non costituiscono pubblico impiego.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo dovuto dal ricorrente in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel sistema dei giudici tributari, il presidente di sezione chiamato a reggere la commissione non acquista un diritto a un ulteriore compenso fisso o variabile quando le funzioni di reggenza rientrano nell'assetto legale delle attribuzioni già proprie della sua qualifica.
  • Le nozioni di assenza, impedimento e vacanza del posto del presidente della commissione vanno lette in chiave funzionale, per assicurare continuità alle funzioni dell'ufficio; la sostituzione opera automaticamente secondo la legge e non richiede un atto integrativo idoneo a creare nuovi diritti economici.
  • La disciplina economica dei giudici tributari onorari non può essere trasposta con i modelli del pubblico impiego, perché il rapporto non è di pubblico impiego e gli istituti sulle mansioni superiori non risultano applicabili.
  • L'art. 39, comma 6, d.l. n. 98/2011 va interpretato come norma di delimitazione del compenso per i giudici che non siano già titolari di un trattamento economico parametrato a funzioni apicali; non costituisce base per attribuire compensi ulteriori a chi già percepisce quelli collegati alla propria funzione di appartenenza.
  • L'indebito erogato dalla pubblica amministrazione è ripetibile anche se il percettore era in buona fede; l'affidamento legittimo non elimina il diritto-dovere di recupero, ma può incidere soltanto sulle modalità esecutive della restituzione, che devono rispettare buona fede oggettiva e non essere eccessivamente onerose.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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