Cassazione Civile, Sentenza n. 22610/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di alcuni dipendenti della soppressa Commissione tributaria centrale, sezione del Lazio, a percepire l’emolumento integrativo previsto dall’art. 37 del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e dall’art. 12, commi 3-bis e 3-ter, del d.l. n. 16/2012, conv. in l. n. 44/2012, per gli anni 2011 e 2012. In primo grado la domanda era stata respinta; in appello era stata invece accolta, ritenendo che il beneficio non fosse limitato ai soli uffici tributari che avessero effettivamente gestito nuovi ricorsi soggetti a contributo unificato. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme citate, sostenendo che la ratio del trattamento premiale fosse quella di incentivare solo gli uffici addetti alla riscossione del contributo unificato e che, quindi, la Corte d’appello avesse esteso indebitamente la platea dei beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che il dato letterale delle disposizioni non contiene alcuna delimitazione della platea dei destinatari dell’emolumento e che la Commissione tributaria centrale era, nel 2011, un ufficio ancora operativo, sebbene destinato allo smaltimento dei procedimenti pendenti e alla soppressione. Ha inoltre escluso che esista un collegamento normativo diretto tra l’introduzione del contributo unificato nel processo tributario e il riconoscimento dell’incentivo ai soli uffici che abbiano trattato nuovi ricorsi, osservando che la disciplina segue un duplice binario: da un lato il contributo unificato e il relativo fondo, dall’altro i programmi di smaltimento dell’arretrato e la premialità per gli uffici che raggiungano gli obiettivi di riduzione. Il ricorso è stato quindi rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 37 d.l. n. 98/2011
non prevede una delimitazione espressa degli uffici tributari destinatari dell’emolumento; il beneficio spetta agli uffici che raggiungono gli obiettivi di smaltimento dell’arretrato, senza che rilevi la gestione di nuovi ricorsi soggetti a contributo unificato
art. 12, commi 3-bis e 3-ter, d.l. n. 16/2012
le maggiori entrate del contributo unificato sono destinate, per metà, al finanziamento dell’incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari, secondo il meccanismo previsto dall’art. 37 del d.l. n. 98/2011
art. 13 d.lgs. n. 545/1992
richiamato come disposizione di sistema in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicabilità alla fattispecie
Massime di principio
- Quando una norma istitutiva di un incentivo economico per gli uffici giudiziari non delimita espressamente la platea dei beneficiari, non è consentito introdurre per via interpretativa una restrizione non prevista dal testo.
- Il collegamento funzionale tra un nuovo prelievo o contributo e un trattamento premiale per il personale può esistere solo se il legislatore lo prevede in modo espresso; in mancanza, la destinazione delle entrate a un fondo comune non implica che il beneficio spetti solo agli uffici che materialmente applicano il nuovo tributo.
- Ai fini dei programmi di smaltimento dell’arretrato, i concetti di riduzione delle pendenze e abbattimento dell’arretrato sono concetti neutri rispetto alle sopravvenienze, se la legge non fa riferimento a indici di ricambio o ad altri parametri che colleghino il premio alle nuove iscrizioni.
- L’interpretazione sistematica di una disciplina premiale deve valorizzare la struttura complessiva della normativa e gli obiettivi di efficienza perseguiti, ma non può sostituire il dato letterale con una limitazione soggettiva non ricavabile dalla legge.
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