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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 22622/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato il 22 dicembre 2020 a un dipendente con qualifica di Sales Manager, motivato dalla società per asserite assenze ingiustificate in nove giornate di novembre 2020 e per recidiva rispetto a un precedente addebito. Nei gradi di merito il lavoratore aveva sostenuto che, in realtà, in quel periodo stesse svolgendo attività lavorativa in modalità agile con consenso datoriale; aveva inoltre chiesto la declaratoria di nullità del licenziamento per motivo illecito e contestato il criterio di quantificazione dell’indennità risarcitoria. La Corte d’appello aveva confermato l’illegittimità del recesso, ritenendo provata la modalità di lavoro agile e includendo nel calcolo della retribuzione globale di fatto anche un premio di produzione. In cassazione la società ha articolato otto motivi: 1) violazione delle norme sulla forma e prova dello smart working e sui criteri di riparto dell’onere della prova, sostenendo che l’accordo individuale non fosse provato per iscritto e che la disciplina emergenziale non si applicasse ai rapporti privati; 2) violazione delle norme su adempimento e giusta causa, assumendo che la prestazione fosse incompleta e quindi legittimante il recesso; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè precedenti contestazioni disciplinari che avrebbero rivelato la volontà di revocare lo smart working; 4) omessa pronuncia sulla violazione di clausole del CCNL Terziario; 5) vizio motivazionale sul medesimo punto; 6) violazione dei criteri di determinazione della retribuzione globale di fatto per avere incluso il premio di produzione, ritenuto variabile e temporaneo; 7) omesso esame dei documenti relativi al premio; 8) violazione delle regole di interpretazione contrattuale nella lettura dell’accordo sul premio stesso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova dello smart working, osservando che nel periodo emergenziale la disciplina speciale consentiva ai datori di lavoro privati l’attivazione del lavoro agile anche senza accordo individuale scritto; ha inoltre valorizzato il comportamento della società, che aveva consentito e avallato per mesi la modalità agile, richiamando il principio per cui non si può trarre vantaggio da una propria condotta contraddittoria. Ha escluso la violazione delle regole probatorie e dell’art. 2697 c.c., rilevando che la Corte territoriale aveva correttamente accertato, anche per presunzioni, lo svolgimento della prestazione da remoto e l’assenza di prova di un reale inadempimento. Ha dichiarato inammissibili o comunque infondati i motivi sull’omesso esame, sull’asserita omessa pronuncia e sul vizio motivazionale, evidenziando che il giudice d’appello aveva esaminato i fatti decisivi e che operava la doppia conforme. Quanto al premio di produzione, ha confermato che, ai fini dell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, vanno inclusi i compensi continuativi e costanti, poiché l’indennità deve ripristinare il pregiudizio subito dal lavoratore e va commisurata a quanto egli avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ribadisce che le censure non possono tradursi in una diversa lettura del fatto o delle prove.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, disposte fuori dai limiti legali o attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono; non basta contestare la valutazione delle prove compiuta dal merito.

  • artt. 18 e 19 d.lgs. n. 81 del 2017

    Sono richiamati dalla ricorrente come disciplina dello smart working, ma la Corte osserva che nel periodo emergenziale la forma dell’accordo individuale era derogata dalla normativa speciale.

  • art. 2725 c.c.

    La censura è ritenuta infondata perché la normativa emergenziale aveva sospeso l’obbligo di accordo scritto per il lavoro agile.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata; nel caso concreto la Corte ha correttamente posto a carico del lavoratore la prova della giustificazione dell’assenza, reputandola raggiunta.

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ravvisi un’autonoma rilevanza decisiva nel caso concreto.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della soluzione della controversia.

  • art. 1, comma 48, L. n. 92 del 2012

    Indica la fase sommaria del rito speciale in materia di licenziamenti.

  • art. 8 L. n. 604 del 1966

    Viene applicato come base della tutela indennitaria nei rapporti con numero di dipendenti inferiore alla soglia di tutela reale.

  • art. 1, comma 51, L. n. 92 del 2012

    Disciplina l’opposizione avverso la decisione resa nella fase sommaria.

  • art. 1, comma 58, L. n. 92 del 2012

    Disciplina i reclami riuniti nel rito Fornero.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato con riferimento alla domanda del lavoratore di nullità del licenziamento per motivo illecito, respinta nei gradi di merito.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’inadempimento del lavoratore, ma la Corte rileva che il fatto contestato era insussistente.

  • art. 1181 c.c.

    Richiamato insieme all’art. 1218 c.c. per la dedotta incompletezza della prestazione, ma la censura è respinta.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato come norma sulla giusta causa di recesso; la Corte esclude che vi fosse una giusta causa fondata su assenza ingiustificata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta il rigetto implicito della censura incompatibile con la soluzione accolta.

  • artt. 235 e 238 CCNL Terziario Confcommercio

    Le relative doglianze vengono ritenute assorbite/infondate perché presuppongono un’assenza ingiustificata che i giudici di merito hanno escluso.

  • art. 8 della L. n. 604 del 1966

    La retribuzione globale di fatto ai fini dell’indennità comprende anche i compensi continuativi e stabili, esclusi solo quelli eventuali o occasionali.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La Corte di merito può fondare l’accertamento su presunzioni gravi, precise e concordanti circa lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rileva solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, contraddittoria o incomprensibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2 DPCM 25 febbraio 2020

    È richiamato come base della disciplina emergenziale che consentiva il lavoro agile senza accordi individuali nelle aree interessate.

  • art. 90, comma 4, D.L. n. 34 del 2020

    Fino al 31 dicembre 2020 il lavoro agile poteva essere applicato dai datori di lavoro privati anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla disciplina ordinaria.

  • L. n. 81 del 2017

    La disciplina ordinaria del lavoro agile è stata temporaneamente derogata dalla normativa emergenziale.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per il principio di irriducibilità della retribuzione al momento del recesso e per la cristallizzazione della base di calcolo dell’indennità.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    L’interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici; non è ammessa la mera contrapposizione di un’interpretazione alternativa.

  • art. 2725 c.c.

    La prova testimoniale o per presunzioni di un accordo soggetto a forma scritta non è preclusa quando la forma sia stata derogata dalla legge speciale applicabile al caso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata, il datore di lavoro deve provare l’assenza nella sua oggettività, mentre il lavoratore ha l’onere di dimostrarne la giustificazione; se il giudice di merito ritiene provata la causa giustificativa, il recesso è illegittimo.
  • In sede di legittimità la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle prove: è configurabile solo se il giudice ha utilizzato prove non dedotte, ha attribuito valore di prova legale a elementi non legali o ha disatteso prove legali.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando l’onere della prova è ripartito sulla parte sbagliata; non quando la parte ricorrente contesta l’apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal merito.
  • Nel periodo emergenziale Covid-19, la disciplina speciale sul lavoro agile ha consentito ai datori di lavoro privati di applicare lo smart working anche in assenza di accordi individuali scritti, superando temporaneamente la regola ordinaria della forma dell’accordo.
  • Chi abbia consentito e mantenuto per lungo tempo una determinata modalità di esecuzione del rapporto non può poi invocare la mancanza di una formalizzazione che egli stesso non ha preteso, se ciò confligge con il principio di buona fede e con il divieto di comportamento contraddittorio.
  • Ai fini della retribuzione globale di fatto per il calcolo dell’indennità conseguente a licenziamento illegittimo vanno inclusi i compensi continuativi e stabili che il lavoratore avrebbe verosimilmente percepito se il rapporto fosse proseguito; restano esclusi solo emolumenti eventuali, eccezionali o non sicuramente percepibili.
  • L’interpretazione del contratto è censurabile in cassazione solo se viola i canoni legali di ermeneutica; se il giudice di merito valorizza il dato letterale e il comportamento successivo delle parti in modo non implausibile, non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa.
  • L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa dedotta e ne determina il rigetto implicito; il giudice non deve esaminare ogni singolo argomento se la motivazione adottata consente di comprendere la soluzione del caso.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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