Cassazione Civile, Ordinanza n. 18899/2023 del 04/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente universitario in servizio presso il Policlinico universitario chiedeva, in sede monitoria, il pagamento di una somma a titolo di indennità di posizione per gli anni 2000-2004, sostenendo che l'incarico di "tecnico responsabile del laboratorio" del Centro di diabetologia e malattie dismetaboliche, conferitogli con decreto rettoriale, gli desse diritto all'equiparazione al trattamento economico dei dirigenti sanitari e alla correlata indennità prevista dalla contrattazione collettiva. L'Università proponeva opposizione al decreto ingiuntivo e otteneva in primo grado la revoca del decreto, con rigetto della domanda; la Corte d'appello confermava, ritenendo che l'incarico non fosse dirigenziale e che le mansioni svolte rientrassero nel normale inquadramento del lavoratore. Il ricorrente per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, degli artt. 27 e 40 del CCNL dirigenza sanità 1998-2001 e del regolamento del Policlinico, sostenendo che l'indennità spettasse per effetto dell'equiparazione del trattamento economico e del conferimento dell'incarico; 2) violazione dell'art. 111, comma 6, Cost. e dell'art. 116 c.p.c., lamentando una erronea valutazione della prova documentale e la mancata considerazione dell'effettivo svolgimento delle funzioni dirigenziali; 3) violazione dell'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 29, comma 2, d.P.R. n. 761/1979, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, deducendo lo svolgimento di mansioni superiori e la configurabilità di un funzionario di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di merito favorevole all'Università. Ha ritenuto inammissibili le censure che investivano l'interpretazione del regolamento del Policlinico, perché non formulate come violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, e inammissibili anche le doglianze sulla valutazione delle prove, risoltesi in una richiesta di riesame del merito. Nel merito, ha ribadito che la retribuzione di posizione dei dirigenti è collegata al conferimento di un incarico dirigenziale e non spetta automaticamente al personale universitario per effetto della sola equiparazione economica prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Ha inoltre condiviso l'accertamento di fatto della Corte territoriale secondo cui il laboratorio non costituiva una struttura dirigenziale, l'incarico conferito non aveva natura dirigenziale, mancavano autonomia gestionale, poteri di rappresentanza e di spesa, e le attività svolte rientravano nelle mansioni ordinarie del livello di inquadramento del lavoratore. Ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979
L'equiparazione del trattamento economico del personale universitario a quello del personale sanitario non comporta un'automatica estensione di tutte le voci retributive; per le indennità collegate a specifici incarichi, come la retribuzione di posizione, occorre anche la prova del conferimento di un incarico dirigenziale.
art. 27 CCNL dirigenza sanità 1998-2001
Richiamato dal ricorrente come fonte dell'inquadramento dell'incarico; la Corte non ne ha accolto l'interpretazione estensiva proposta, ritenendo necessario il carattere dirigenziale dell'incarico.
art. 40 CCNL dirigenza sanità 1998-2001
La retribuzione di posizione è collegata all'incarico conferito e non ha natura automaticamente spettante in assenza di un incarico dirigenziale.
artt. 30 e 31 regolamento del Policlinico universitario di Cagliari
Individuano gli incarichi di direzione nei reparti, servizi e moduli; il laboratorio in questione non è stato ritenuto riconducibile a tali figure.
art. 111, comma 6, Cost.
La censura sul vizio di motivazione è stata respinta perché le doglianze miravano sostanzialmente a una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.
Non risulta violato il principio di valutazione delle prove, poiché la censura si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dal ricorrente in tema di mansioni superiori, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto per difetto di prova di effettive funzioni dirigenziali.
Richiamato in relazione alle mansioni superiori, ma la Corte ha escluso che la fattispecie integrasse svolgimento di mansioni dirigenziali superiori retribuibili.
art. 29, comma 2, d.P.R. n. 761 del 1979
Invocato per la retribuibilità delle mansioni superiori; la Corte ne ha escluso l'applicazione per mancanza del presupposto fattuale del conferimento e svolgimento di funzioni dirigenziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
La violazione di legge è deducibile per norme di diritto e, quanto ai contratti collettivi, anche per vizi di interpretazione; per regolamenti interni occorre censurare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici.
Non richiamati dal ricorrente, ma indicati dalla Corte come necessari per denunciare correttamente l'erronea interpretazione del regolamento interno.
Massime di principio
- In materia di personale universitario equiparato al personale sanitario, l'indennità di posizione non spetta in modo automatico per il solo effetto dell'equiparazione del trattamento economico: è necessario accertare anche il conferimento di un incarico dirigenziale effettivo.
- La retribuzione di posizione ha natura funzionalmente collegata all'incarico e presuppone l'effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali; in assenza di tale presupposto non è dovuta la corrispondente indennità.
- Le censure contro l'interpretazione di un regolamento interno non sono ammissibili come semplice violazione di legge se non sono accompagnate dalla specifica deduzione della violazione dei criteri ermeneutici contrattuali o negoziali.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: la critica alla lettura delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una diversa ricostruzione del fatto.
- Per riconoscere mansioni superiori retribuibili occorre la prova concreta che il lavoratore abbia effettivamente svolto funzioni corrispondenti al livello superiore, con elementi idonei a dimostrare autonomia decisionale, responsabilità gestionale e, ove rilevante, poteri di rappresentanza o di spesa.
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