Cassazione Civile, Ordinanza n. 18781/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal recupero operato da una società nei confronti di un proprio dipendente, mediante trattenuta in busta paga, di somme corrisposte in eccedenza per ferie fruite dopo la cessazione dell'integrazione salariale INPS, ma maturate durante la vigenza di contratti di solidarietà difensivi. In primo e secondo grado è stata accolta la domanda del lavoratore di accertamento negativo dell'obbligo restitutorio, con condanna della società a restituire quanto trattenuto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e delle circolari INPS, per non avere la Corte d'appello considerato che le ferie maturavano in proporzione all'orario ridotto e che, nei contratti di tipo B, non vi era integrazione salariale; (2) omesso esame di documenti e insufficiente motivazione sull'asserita prova del pagamento integrale delle ferie e sul dettaglio delle ferie maturate; (3) violazione della normativa sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 Cost., per mancata prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà e per l'assunto che le ferie erano state correttamente riproporzionate; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., perché la Corte avrebbe trascurato fatti pacifici relativi alle giornate lavorate e al ricalcolo delle ferie; (6) censura sulle spese di lite, sostenendo che avrebbero dovuto essere compensate per la novità e complessità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in linea con precedenti specifici, che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sull'assenza di prova, da parte della società che agiva in ripetizione di indebito, dell'effettiva corresponsione in eccesso di somme dovute per ferie fruite dopo la cessazione della solidarietà. La Corte ha inoltre rilevato profili di difetto di specificità dei motivi, anche per mancata trascrizione degli atti e per la presenza di una "doppia conforme" che precludeva il sindacato sul vizio motivazionale. Le doglianze sulla disciplina dei contratti di solidarietà e sulla volontà del lavoratore sono state ritenute irrilevanti o comunque non decisive, perché non scalfivano il decisum fondato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio in capo al datore di lavoro. La censura sulle spese è stata parimenti dichiarata inammissibile, poiché la loro liquidazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non era stata dedotta alcuna violazione del criterio di soccombenza o delle tariffe.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda di ripetizione di indebito grava sulla parte che agisce per la restituzione, quindi sulla società datrice di lavoro nel caso concreto.
art. 366, primo comma, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, con adeguata indicazione e trascrizione degli atti e dei documenti rilevanti; la loro mancanza comporta inammissibilità del motivo.
art. 348 ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di "doppia conforme" il vizio motivazionale è censurabile solo se il ricorrente indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non si supera il limite della doppia conforme e non si individuano le diverse rationes di fatto delle decisioni di merito.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione riguarda i fatti allegati, non i documenti in sé; la censura è inammissibile se i fatti asseritamente non contestati non sono stati specificamente riportati.
art. 2109 c.c.
La fissazione del periodo di godimento delle ferie spetta al datore di lavoro nell'ambito del potere organizzativo, con facoltà del lavoratore di indicare il periodo di fruizione.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; non è sindacabile in cassazione la scelta discrezionale di non compensarle se non nei limiti della violazione del criterio legale.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito nei limiti di legge e non può essere censurata per la sola ritenuta novità o complessità della questione.
D.L. 132/2014
Richiamato con riguardo alla disciplina delle spese, senza che la Corte ravvisi una violazione censurabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove spettante.
art. 1 l. n. 863/1984
Richiamato dalla ricorrente sulla disciplina dei contratti di solidarietà e del riproporzionamento dell'orario e delle retribuzioni.
art. 2 l. n. 863/1984
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai contratti di solidarietà difensivi e al trattamento retributivo correlato.
art. 5 l. n. 236/1993
Richiamato dalla ricorrente come base normativa della disciplina dei contratti di solidarietà e delle riduzioni di orario.
art. 31 C.C.N.L. Telecomunicazioni 1 febbraio 2013
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la programmazione delle ferie e la loro fruizione secondo calendari aziendali.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il trattamento feriale era stato correttamente riproporzionato e che non vi era obbligo di pagare una quota ulteriore.
Massime di principio
- Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare in modo specifico il pagamento senza causa e l'effettiva eccedenza rispetto a quanto dovuto; in difetto, la domanda non può essere accolta.
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure che non attaccano il fondamento decisivo della decisione sono inammissibili per difetto di specificità e di interesse.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di motivazione è deducibile solo se il ricorrente indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La non contestazione opera sui fatti allegati e specifici, non sulla mera documentazione; il ricorso deve riportare gli elementi essenziali degli atti richiamati per consentire il controllo di legittimità.
- La liquidazione delle spese processuali resta normalmente nel potere discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione per la sola mancata compensazione, salvo violazione del criterio di soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18774/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18777/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18778/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18783/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18787/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18791/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →