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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18777/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda della lavoratrice volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori, e alla regolarizzazione della posizione contributiva nei limiti della prescrizione. Il ricorso era articolato in due motivi, ma la società ricorrente ha poi dichiarato che la controversia era stata definita transattivamente e ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto anche dai difensori della controricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione integrale delle spese per adesione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola rituale perché atto unilaterale ma ricettizio, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della sostanziale adesione della controricorrente alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale meccanismo non opera in caso di estinzione conseguente a rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, ove ritualmente comunicata/notificata alle parti costituite o ai loro avvocati, consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il raddoppio del contributo unificato ha funzione sanzionatoria contro impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, né in ipotesi di inammissibilità sopravvenuta.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Norma che ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non accettizio, ma per produrre effetti deve essere ricettizio, cioè notificato alle parti costituite o comunicato ai loro difensori con apposizione del visto.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza esaminare i motivi di impugnazione.
  • Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, poiché il meccanismo ha natura sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione analogica.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controparte aderisce sostanzialmente alla rinuncia o alla definizione transattiva della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del rapporto di lavoro
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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