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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18774/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti della società resistente, avevano agito per ottenere l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande di primo grado. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia ritualmente sottoscritto, poi accettato dai difensori della società controricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, dichiarando l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’adesione della controricorrente. Ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo limitata ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata, comporta l’estinzione del processo.

  • art. 391 c.p.c.

    L’accettazione della rinuncia da parte della controparte consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del processo di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non è necessario provvedere sulle spese se la parte resistente aderisce alla rinuncia.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non opera quindi quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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