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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18778/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal conguaglio operato da una società nei confronti di un proprio dipendente, con trattenuta di somme ritenute indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione per ferie maturate durante il periodo di vigenza di contratti di solidarietà difensivi e fruite dopo la cessazione della relativa integrazione salariale. In primo grado e in appello era stata accolta la tesi del lavoratore: si era ritenuto insussistente l'obbligo di restituzione e illegittimo il recupero, con condanna della società alla restituzione delle trattenute. La Corte d'appello aveva valorizzato soprattutto l'onere probatorio a carico della società che agiva in ripetizione di indebito e la mancata prova, tramite idonea documentazione contabile, dell'effettiva corresponsione di una retribuzione maggiore del dovuto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione della disciplina dei contratti di solidarietà e dei criteri di riproporzionamento delle ferie e della retribuzione, sostenendo che le ferie maturassero in proporzione all'orario ridotto e che le ferie fruite dopo dovessero essere pagate solo pro quota; (2) omesso esame di documenti e vizio motivazionale in relazione alla prova dell'indebito e alla mancata contestazione del lavoratore; (3) ulteriore violazione della disciplina sui contratti di solidarietà e sul riproporzionamento della retribuzione feriale; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36 Cost., per omessa prova della volontà del lavoratore di fruire delle ferie dopo la solidarietà e per l'affermazione che il datore non dovesse pagare la quota asseritamente eccedente; (5) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte trascurato fatti pacifici sul numero di giornate lavorate e sul ricalcolo dei ratei; (6) censura sulle spese di lite, chiedendone la compensazione per la novità e complessità della questione. La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile: ha rilevato, in sintesi, difetto di specificità dei motivi, mancata trascrizione e indicazione puntuale degli atti e dei documenti rilevanti, presenza di doppia conforme che precludeva il vizio di motivazione, e soprattutto mancata confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assenza di prova dell'indebito pagamento e quindi dell'inesistenza della causa del trattenimento operato dalla società.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato l'esito favorevole al lavoratore dei giudizi di merito, con conseguente consolidamento dell'accertamento negativo dell'obbligo restitutorio e della condanna della società alla rifusione delle somme trattenute. Ha inoltre condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare con specificità i fatti e gli atti rilevanti e, quando si censura la valutazione di documenti o di fatti processuali, occorre la loro puntuale trascrizione e localizzazione nel fascicolo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente indichi specificamente la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo fondato sul vizio di motivazione richiede l'indicazione delle specifiche ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito, altrimenti è inammissibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti allegati e non i documenti in sé; la censura è inammissibile se non individua e riporta in modo preciso i fatti asseritamente non contestati.

  • art. 2697 c.c.

    Nell'azione di ripetizione di indebito l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa restitutoria grava su chi agisce per ottenere la restituzione, cioè sulla parte che assume l'indebito pagamento.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia o extrapetizione non può essere utilmente svolta se non incide sulla ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.

  • art. 2109 c.c.

    Il datore di lavoro ha il potere di fissare il periodo di godimento delle ferie, con margini di organizzazione e di modifica in base alle esigenze aziendali, mentre al lavoratore compete la facoltà di indicare il periodo di fruizione.

  • art. 36 Cost.

    La tutela costituzionale del diritto alle ferie è richiamata come limite alla pretesa restitutoria del datore, che non può avvantaggiarsi unilateralmente della riduzione del trattamento dovuto per ferie già maturate in un diverso regime di lavoro.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; in cassazione è censurabile la violazione del criterio di soccombenza, non la valutazione discrezionale sul merito della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla valutazione del giudice di merito nei limiti di legge e non è sindacabile in cassazione per meri profili di opportunità o complessità della questione.

  • D.L. 132/2014

    Richiamato dalla ricorrente come base per la compensazione delle spese, ma la Corte ritiene la relativa doglianza inammissibile perché attiene a valutazioni discrezionali del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 863/1984, artt. 1 e 2

    Invocati dalla ricorrente sulla disciplina dei contratti di solidarietà, ma le censure sono ritenute inammissibili perché non colgono la ratio della decisione e difettano di specificità.

  • L. n. 236/1993, art. 5

    Invocato dalla ricorrente in tema di contratti di solidarietà e riproporzionamento retributivo; la Corte non ravvisa violazioni di legge utilmente dedotte.

Massime di principio

  • Chi agisce in ripetizione di indebito deve provare in modo rigoroso il pagamento asseritamente indebito e la mancanza di causa della dazione; in difetto, la domanda non può essere accolta.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione di merito si fonda sull'assenza di prova di un fatto costitutivo, censure che insistano su profili secondari o su diverse ricostruzioni normative sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Il vizio di motivazione non è deducibile quando vi sia doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • La non contestazione opera sui fatti allegati e non sostituisce l'onere di allegazione e prova; non è sufficiente richiamare documenti o conteggi se non sono trascritti e localizzati con precisione nel ricorso.
  • La regolazione delle spese processuali, nei limiti della soccombenza e della compensazione consentita, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione del criterio legale di riparto.

Come è indicizzato

MaterieContratto a termineLicenziamentoRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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