Cassazione Civile, Ordinanza n. 18787/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia in Cassazione riguarda un giudizio definito dalla sentenza della Corte d'appello di Ancona. Nel giudizio di legittimità, la parte che ha proposto il ricorso principale ha successivamente rinunciato al ricorso. La società resistente, costituitasi con controricorso, aveva anche proposto ricorso incidentale. La Corte si è quindi pronunciata solo su questioni processuali sopravvenute: validità ed efficacia della rinuncia al ricorso principale, conseguente estinzione del relativo giudizio, e sorte del ricorso incidentale, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'avvenuta rinuncia al ricorso principale. È stata inoltre affrontata la regolazione delle spese e l'applicabilità del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso principale per rinuncia della parte ricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, ha compensato integralmente le spese di lite tra le parti e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale meccanismo non operi in caso di estinzione per rinuncia né di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata o comunicata alle parti costituite, consente la declaratoria di estinzione del giudizio relativo al ricorso principale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
il raddoppio del contributo unificato è finalizzato a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose e non si applica in caso di estinzione per rinuncia o di inammissibilità sopravvenuta
la rinuncia al ricorso è atto unilaterale non accettizio ma ricettizio, che deve essere notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati con visto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non opera nei casi di estinzione conseguente a rinunzia e di inammissibilità sopravvenuta, essendo prevista come misura sanzionatoria non suscettibile di interpretazione analogica
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale non soggetto ad accettazione della controparte, ma deve essere portato a conoscenza delle parti costituite secondo le forme previste dalla legge per produrre effetto processuale.
- Quando il ricorso principale viene validamente rinunciato, il giudizio di cassazione relativo a tale impugnazione deve essere dichiarato estinto.
- Il ricorso incidentale diviene inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se la sua proposizione risulta collegata alla persistenza del ricorso principale e la parte incidentale ha sottoscritto per accettazione la rinuncia al principale.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura sanzionatoria e si applica solo nei casi previsti dalla legge, non potendo essere esteso per analogia all'estinzione del giudizio per rinuncia né all'inammissibilità sopravvenuta.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi desumibili dal comportamento processuale delle parti.
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