Cassazione Civile, Ordinanza n. 18783/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l’accertamento dell’illegittima interposizione di manodopera e, conseguentemente, la declaratoria di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente, con decorrenza dal 1 giugno 2005, oltre alla condanna al pagamento di somme retributive e delle retribuzioni maturate dopo l’offerta della prestazione lavorativa del 21 aprile 2015. In fatto, deduceva che l’appalto di servizi formalmente intercorrente con i propri datori di lavoro apparenti fosse fittizio e che il rapporto sostanziale fosse invece alle dipendenze della committente. Nel ricorso per cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione degli artt. 1362 ss., 1965 e 2113 c.c., sostenendo che la transazione/conciliazione del 21 febbraio 2015 non avrebbe potuto precludere le sue domande nei confronti della società, neppure per i rapporti formalmente intestati a datori diversi da quello menzionato in giudizio. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 6 l. n. 604/1966 e dell’art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010, contestando l’applicazione del termine decadenziale all’azione di accertamento della titolarità del rapporto in capo al soggetto diverso dal datore formale; in subordine sollevava questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interpretazione della transazione resa dalla Corte territoriale non era censurabile in cassazione: il giudice di merito aveva valorizzato il tenore complessivo dell’accordo e, in particolare, la clausola con cui il lavoratore riconosceva la genuinità del rapporto contrattuale tra la società e il consorzio, nonché l’individuazione del proprio datore formale, traendone la conclusione che la conciliazione avesse carattere sostanzialmente "tombale" rispetto alle pretese verso la società fino alla data della transazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché esso non aggrediva l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sull’accertamento di fatto circa la mancata prova della prosecuzione del lavoro presso il soggetto subentrato nell’appalto; una volta escluso tale dato, la questione sul dies a quo della decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 era ultronea, e restava assorbita anche la questione di costituzionalità. Sono state poste a carico del ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamati come norme sull’interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che la loro violazione è censurabile in cassazione solo se si indica specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e come.
Richiamato in tema di transazione; la Corte considera valida la conciliazione se sorretta da reciproche concessioni e idonea a definire le pretese fino alla data dell’accordo.
Richiamato dal ricorrente per contestare la rinuncia/transazione, ma la Corte non ne ravvisa violazione nella lettura data all’accordo conciliativo.
Richiamato per la disciplina dell’impugnazione e della decadenza; nel caso concreto la relativa censura è stata ritenuta inammissibile perché non investiva la vera ratio della decisione.
art. 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010
Invocato per contestare l’applicabilità del termine decadenziale all’azione di accertamento del rapporto; la Corte non affronta il merito della questione perché assorbita dall’accertamento di fatto sfavorevole al ricorrente.
art. 3 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale subordinata, non esaminata nel merito perché irrilevante.
art. 24 Cost.
Richiamato solo nella questione di legittimità costituzionale subordinata, non esaminata nel merito perché irrilevante.
Citate le memorie depositate ai sensi di tale norma nel procedimento camerale.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1 quater
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’interpretazione di un accordo transattivo o conciliativo è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica e conforme ai canoni ermeneutici; non basta contrapporre una diversa lettura più favorevole alla parte ricorrente.
- Per censurare la violazione delle regole di interpretazione contrattuale in cassazione è necessario indicare specificamente quali canoni legali siano stati violati e in che modo il giudice se ne sia discostato; la mera preferenza per un diverso significato della clausola non consente la cassazione.
- Una transazione può precludere pretese relative a rapporti di lavoro anche nei confronti di un soggetto diverso dal formale datore, se dal testo dell’accordo risulti inequivocamente la volontà delle parti di definire in modo ampio e complessivo ogni contestazione inerente a quel rapporto o a quel contesto lavorativo.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve aggredire la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su un accertamento di fatto autonomo e decisivo, le censure che investano solo questioni giuridiche marginali o assorbite sono inammissibili.
- Quando il giudice di merito esclude, sulla base delle prove, la prosecuzione del rapporto di fatto per il periodo dedotto, risultano irrilevanti le questioni sulla decorrenza di termini decadenziali o sulla loro applicabilità astratta, perché manca in radice il presupposto fattuale della pretesa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18774/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18777/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18778/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18781/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18787/2023 del 04/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18791/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →