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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34324/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento per IRPEF 2007, fondato sull'accertamento sintetico del reddito (redditometro), valorizzando la proprietà di due abitazioni e la disponibilità di un'autovettura di pregio. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, in sintesi, che mancassero i presupposti legali dell'accertamento sintetico e che alcune componenti patrimoniali fossero state computate erroneamente o in misura eccessiva: un immobile era occupato dalla madre; la quota di proprietà di un altro immobile era inferiore a quella considerata; l'autovettura era usata anche per l'attività professionale e doveva incidere meno; mancava contraddittorio preventivo; non sarebbero stati correttamente considerati i requisiti temporali dello scostamento del reddito. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi, formalmente cumulando violazione di legge, vizio di motivazione e nullità: 1) omessa pronuncia/insufficiente motivazione sulle eccezioni preliminari e insussistenza dei presupposti per l'accertamento sintetico; 2) violazione delle presunzioni e delle regole civilistiche sulla disponibilità dell'immobile occupato dalla madre, per l'imputazione di oneri di manutenzione al contribuente; 3) errata riduzione solo del 25% dell'incidenza dell'autovettura, invece del 50%; 4) violazione della disciplina del redditometro per mancato riscontro di scostamenti su almeno due periodi d'imposta e assenza di contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, prima ancora che infondati, i motivi perché formulati in modo promiscuo, mescolando doglianze di violazione di legge, vizi motivazionali e nullità senza un'esatta selezione dei vizi dedotti; inoltre le censure non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e tendevano a rimettere in discussione il merito. Nel merito, la Corte ha osservato che: per l'IRPEF, tributo non armonizzato, per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009 non era necessario il contraddittorio endoprocedimentale salvo previsione espressa; l'allegazione dell'assenza di prova documentale delle somme ricevute dai parenti era insufficiente a vincere le presunzioni redditometriche; la questione delle utenze non era specificamente scrutinabile; quanto all'immobile occupato dalla madre, la CTR aveva già considerato l'uso esclusivo applicando un abbattimento del 50%, ma il criterio rilevante era la proprietà, non l'utilizzo; quanto all'autovettura, la CTR aveva motivato il riconoscimento dell'abbattimento al 25% in mancanza di prova documentale della diversa incidenza dell'uso professionale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al doppio contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso non può cumulativamente e promiscuamente prospettare violazioni di legge e vizi motivazionali sulla medesima questione, perché i diversi vizi presuppongono allegazioni e verifiche differenti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia era formulata insieme ad altre doglianze, ma la Corte ha rilevato che la sentenza di merito aveva invece affrontato le questioni sollevate.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni dell'accertamento sintetico possono essere contrastate solo con prova idonea della diversa provenienza dei redditi; la mera allegazione non documentata di somme ricevute da familiari non è sufficiente.

  • art. 540, secondo comma, c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'uso esclusivo dell'immobile da parte della madre, ma la Corte ha ritenuto non decisivo il profilo dell'utilizzo rispetto al criterio della proprietà ai fini redditometrici.

  • art. 3 D.M. 10 settembre 1992

    La normativa secondaria consente la riduzione dell'incidenza dei beni utilizzati per l'esercizio dell'attività; la CTR aveva riconosciuto una riduzione del 25% in base alla mancata prova di una maggiore incidenza dell'uso professionale.

  • art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    È il fondamento dell'accertamento sintetico; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul difetto dei presupposti, osservando anche che lo scostamento era emerso per due annualità e che per annualità anteriori al 2009 non era necessario il contraddittorio endoprocedimentale in materia di IRPEF.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973

    L'obbligo di contraddittorio preventivo per l'accertamento sintetico deriva da questa disposizione solo nella formulazione introdotta dal d.l. n. 78 del 2010, applicabile dal periodo d'imposta 2009.

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010

    Ha introdotto la formulazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600 del 1973; la Corte ha precisato che tale disciplina non si applica alle annualità precedenti al 2009.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il c.d. doppio contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che mescoli in modo promiscuo violazione di legge, vizio di motivazione e nullità della sentenza sulla medesima questione, senza distinguere chiaramente il vizio dedotto e senza specifico confronto con la ratio decidendi impugnata.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la Corte in un giudice del fatto: le censure devono colpire specificamente la motivazione della sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le difese svolte nei gradi di merito.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il contribuente che voglia vincere la presunzione deve fornire prova concreta e documentata della diversa provenienza delle risorse o della minore incidenza dei beni considerati; la mera allegazione di apporto economico familiare non documentato è insufficiente.
  • Per gli accertamenti IRPEF relativi ad annualità anteriori al 2009, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta a un contraddittorio endoprocedimentale generalizzato, salvo specifica previsione normativa applicabile al caso concreto.
  • Ai fini redditometrici, la quantificazione dell'incidenza di un bene sul reddito può essere ridotta se il contribuente prova un uso professionale o aziendale del bene; in difetto di prova, il giudice può stimare la percentuale sulla base di elementi presuntivi, purché la motivazione sia intellegibile.
  • Nel redditometro, il criterio rilevante è la proprietà o disponibilità del bene in quanto fonte di costi di mantenimento, non necessariamente l'effettivo godimento esclusivo da parte di terzi, se l'Ufficio ha già tenuto conto della concreta situazione con adeguato abbattimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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