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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29218/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

A seguito di controllo automatizzato/di liquidazione su dichiarazioni relative agli anni d'imposta 2007 e 2008, a un ente territoriale per l'edilizia residenziale venivano notificate cartelle di pagamento per il recupero delle detrazioni fruite per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su immobili di proprietà dell'ente ma concessi in locazione a terzi. L'ente impugnava gli atti e otteneva accoglimento nei primi due gradi di merito. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva due motivi: con il primo sosteneva che l'agevolazione ex art. 1, comma 344, l. 296/2006 spettasse solo per beni strumentali utilizzati dal contribuente e non per immobili locati a terzi; con il secondo deduceva violazione della disciplina regolamentare sulla 'compatibilità' tra detrazione e contributi pubblici, affermando che i contributi regionali non potevano concorrere alla base di calcolo della detrazione e che la nozione di compatibilità dovesse equivalere a non cumulabilità.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che la detrazione per riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa, incluse le società, per interventi eseguiti su edifici concessi in locazione a terzi, poiché la norma non pone limitazioni soggettive o oggettive e persegue una finalità generale di miglioramento del patrimonio immobiliare e di risparmio energetico. Quanto al secondo motivo, ha interpretato la disciplina ministeriale nel senso che la previsione di compatibilità con specifici incentivi pubblici non esclude la cumulabilità dei contributi ordinari erogati agli enti per l'edilizia residenziale pubblica, i quali restano parte delle spese sostenute e possono concorrere alla base di calcolo del beneficio; ha inoltre osservato che, in questo caso, si trattava di contributi generali di finanziamento dell'ente e non di specifici incentivi collegati ai singoli interventi. Il ricorso è stato quindi respinto, senza statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della parte intimata.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    richiamato quale base del controllo effettuato sulle dichiarazioni del contribuente.

  • art. 1, comma 344, l. 296/2006

    norma che riconosce la detrazione per interventi di riqualificazione energetica; interpretata come applicabile anche agli edifici locati a terzi e priva di limitazioni soggettive o oggettive non previste dal testo.

  • art. 1, commi 344-349, l. 296/2006

    disciplina complessiva dell'agevolazione, letta in chiave teleologica per favorire il risparmio energetico e il miglioramento del patrimonio immobiliare nazionale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 19 febbraio 2007

    il termine compatibile non è stato inteso come sinonimo di non cumulabile; la norma consente la cumulabilità con gli specifici incentivi pubblici individuati dal regolamento.

  • art. 10, comma 2, D.M. 19 febbraio 2007

    lettura coordinata con l'art. 2, comma 1, lett. b), nel senso che i contributi pubblici ordinari non escludono la detrazione.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. 115/2008

    richiamato come disciplina successiva che, dal 1 gennaio 2009, esclude la cumulabilità dell'agevolazione con ulteriori contributi per l'efficienza energetica, salvo eccezioni espressamente previste.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 115/2008

    prevede la cumulabilità di incentivi di diversa natura entro i limiti fissati dai decreti ministeriali.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato come criterio ermeneutico per privilegiare un'interpretazione teleologica e sistematica delle norme agevolative.

  • art. 16-bis d.P.R. 917/1986

    citato in comparazione come esempio di disposizione che distingue espressamente tra spese sostenute e spese rimaste a carico del contribuente.

  • L.R. Friuli-Venezia Giulia 47/1991

    richiamata quale fonte di finanziamento generale degli interventi degli enti per l'edilizia residenziale pubblica.

  • L.R. Friuli-Venezia Giulia 6/2003

    richiamata quale ulteriore fonte di programma pluriennale di finanziamento degli interventi degli enti per l'edilizia residenziale pubblica.

Massime di principio

  • L'agevolazione fiscale per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche quando gli interventi siano eseguiti su immobili del contribuente concessi in locazione a terzi, se la norma non prevede espressi limiti soggettivi o oggettivi.
  • Le disposizioni agevolative in materia energetica vanno interpretate in modo teleologico, valorizzandone la finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e al miglioramento del patrimonio immobiliare.
  • La previsione regolamentare di compatibilità tra detrazione e incentivi pubblici non equivale, di per sé, a un divieto di cumulabilità: occorre verificare se i contributi siano specifici incentivi collegati al singolo intervento oppure finanziamenti generali dell'ente.
  • In mancanza di un'espressa previsione che limiti la base di calcolo alle spese rimaste effettivamente a carico del contribuente, la detrazione può essere calcolata sull'importo delle spese sostenute anche se assistite da contributi pubblici ordinari.
  • Non è consentito introdurre restrizioni al beneficio fiscale mediante interpretazione di norme regolamentari di rango inferiore quando la legge primaria preveda una generalizzata operatività dell'agevolazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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