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Legge

L.R. FVG 6/2003

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.

Normativa regionaleL.R. FVG 6/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riordina gli interventi regionali in materia di casa nel Friuli Venezia Giulia, distinguendo edilizia sovvenzionata, convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni. Definisce strumenti di finanziamento, funzioni di Regione, Comuni, ATER e Comitato casa, oltre a regole su canoni, obblighi dei beneficiari, revoche, abrogazioni e regime transitorio.

Riordino dell’edilizia residenziale pubblica in Friuli Venezia Giulia

Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica

La legge disciplina in modo organico la politica abitativa della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento agli interventi di edilizia residenziale pubblica, al sostegno all’accesso alla prima casa e alle locazioni. Definisce tipologie di intervento, soggetti attuatori, regole di finanziamento, criteri di assegnazione e vincoli per i beneficiari.

Obiettivi e ambito degli interventi

La Regione promuove l’acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell’edilizia abitativa e del mercato delle locazioni ad uso abitativo. Gli interventi regionali si articolano in quattro linee principali:

  • edilizia sovvenzionata;
  • edilizia convenzionata;
  • edilizia agevolata;
  • sostegno alle locazioni.

Tipologie di intervento e soggetti attuatori

L’edilizia sovvenzionata riguarda la costruzione, l’acquisto o il recupero di abitazioni da destinare alla locazione per la generalità dei cittadini ed è attuata dalle ATER, che gestiscono anche il relativo patrimonio immobiliare.

L’edilizia convenzionata comprende interventi per la costruzione, acquisto o recupero di abitazioni destinate a vendita, assegnazione o locazione, realizzati con benefici o agevolazioni previste da norme statali, regionali, europee o di altri enti pubblici. Tali interventi sono soggetti a convenzioni con i Comuni che fissano prezzo di cessione/assegnazione e canoni di locazione. Operano in questo ambito ATER, cooperative edilizie e loro consorzi, nonché imprese.

L’edilizia agevolata riguarda interventi non regolati da convenzione, destinati alla generalità dei cittadini e realizzati con benefici e agevolazioni previsti dalle fonti sopra richiamate; gli interventi sono attuati da privati.

Il sostegno alle locazioni consiste in agevolazioni per soggetti non abbienti finalizzate a ridurre il canone di locazione, anche mediante finanziamenti o contributi a soggetti pubblici o privati che mettano alloggi a disposizione di locatari meno abbienti.

Misure di sostegno per categorie fragili e territori specifici

La Regione, tramite regolamento, individua misure speciali di sostegno per l’accesso all’abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica, tra cui:

  • anziani;
  • giovani coppie, con o senza figli, e soggetti singoli con minori a carico;
  • persone con disabilità;
  • famiglie in stato di bisogno, monoreddito, numerose o con anziani a carico;
  • soggetti destinatari di sfratto esecutivo o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o organizzazioni assistenziali;
  • emigrati.

Gli stessi regolamenti possono prevedere sostegni per iniziative rivolte a:

  • ristrutturazione dei centri storici, recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, recupero di borghi ed edifici rurali con caratteri dell’architettura tradizionale;
  • ripopolamento delle zone rurali e montane;
  • interventi straordinari per l’adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
  • porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

Coordinamento con altre politiche regionali

Gli interventi rivolti ai soggetti fragili devono essere attuati in modo coordinato con le leggi regionali pertinenti agli altri settori di competenza. Per le azioni di sviluppo territoriale, la legge prevede il ricorso a incrementi delle provvidenze pubbliche e a programmi costruttivi specifici, orientati al recupero del patrimonio edilizio privato sottoutilizzato nelle aree più degradate, nonché al ripopolamento delle zone rurali e montane.

Forme delle agevolazioni e strumenti finanziari

L’Amministrazione regionale può concedere:

  • contributi in conto capitale;
  • contributi in conto interessi;
  • anticipazioni;
  • garanzie per favorire l’accesso alla locazione e l’acquisto della prima casa.

I contributi in conto capitale possono coprire l’intera spesa ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche anticipata, oppure in più soluzioni; l’anticipazione ai privati richiede fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari almeno alla somma erogata, maggiorata degli interessi eventuali.

I contributi in conto interessi sono riferiti a un finanziamento bancario e non possono superare gli interessi dovuti; sono erogati in quote secondo il piano di ammortamento oppure direttamente alla banca.

Le anticipazioni sono destinate alle ATER, fino all’intero importo della spesa ammissibile, con rimborso entro un termine massimo di 30 anni e alle condizioni del regolamento; per situazioni particolari possono essere previsti tassi agevolati o la restituzione del solo capitale.

Le garanzie sono disciplinate da apposito regolamento.

Programmazione, Fondo per l’edilizia residenziale e riparto risorse

Gli interventi pluriennali e in conto capitale sono finanziati tramite il Fondo per l’edilizia residenziale, aggregazione di risorse destinate alle politiche regionali del settore. Il Fondo è alimentato da:

  • quota annuale stabilita dalla legge finanziaria;
  • rientri delle anticipazioni;
  • proventi di eventuali mutui contratti dall’Amministrazione regionale;
  • finanziamenti statali, dell’Unione europea o di altri soggetti.

Entro febbraio la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, delibera il riparto delle risorse del Fondo tra le diverse azioni. L’Assessore regionale alle finanze adotta le variazioni di bilancio conseguenti. La Giunta può inoltre prevedere incrementi delle quote per incentivare l’esercizio associato delle funzioni comunali e per differenziare gli importi in relazione a specifiche aree o linee di intervento.

La Regione può stipulare convenzioni con istituti di credito e destinare parte delle risorse del Fondo ad altri fondi richiamati dalla legge, nonché costituire presso una banca un fondo con autonomia patrimoniale e finanziaria, in gestione fuori bilancio, per le garanzie sulle locazioni. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale entro novembre sullo stato di attuazione degli interventi. La Regione raccoglie e gestisce inoltre i dati su domanda e offerta abitativa.

Funzioni normative: regolamenti regionali e ruolo del Comitato casa

Con regolamenti, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente entro 45 giorni, sono disciplinati:

  • criteri e modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;
  • definizione del patrimonio di edilizia sovvenzionata, criteri di attribuzione degli alloggi, determinazione del canone, regole per cambio alloggio e subentro;
  • modalità di alienazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e criteri di determinazione del prezzo;
  • schema-tipo delle convenzioni per l’edilizia convenzionata;
  • requisiti degli operatori e dei beneficiari.

Decorso il termine, i regolamenti possono essere emanati anche senza parere.

È inoltre istituito il Comitato regionale per la politica della casa, organo consultivo volto a garantire la partecipazione dei soggetti interessati. Ne fanno parte l’Assessore regionale competente o un delegato, i Presidenti delle ATER o loro delegati, rappresentanti delle associazioni dei Comuni, della proprietà edilizia e dei costruttori, nonché quattro rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative nella regione. Ai componenti esterni spetta un gettone di presenza secondo la disciplina sugli organi collegiali regionali.

Funzioni dei Comuni

I Comuni possono realizzare interventi finanziati dalla Regione nell’ambito delle politiche della casa. In particolare sono competenti per:

  • stipulare le convenzioni relative agli interventi di edilizia convenzionata;
  • predisporre gli interventi per il sostegno delle fasce deboli;
  • vigilare sul rispetto dei vincoli di destinazione e degli ulteriori adempimenti derivanti dagli interventi di edilizia convenzionata.

Le funzioni possono essere esercitate anche in forma associata o tramite collaborazione tra enti; la Regione può favorire tale esercizio associato anche attraverso incrementi nelle risorse ripartite.

Obblighi dei beneficiari di edilizia convenzionata e agevolata

I beneficiari devono trasferire la residenza nell’alloggio entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione del contributo.

Essi devono inoltre:

  • risiedere nell’alloggio;
  • non locarlo né alienarlo per 5 anni dalla comunicazione della liquidazione, se il contributo in conto capitale è erogato in unica soluzione;
  • mantenere il vincolo per tutta la durata del rapporto contributivo, se il contributo è pluriennale.

Per il vincolo quinquennale, gli obblighi si considerano rispettati anche se il termine decorre dalla stipula del rogito notarile, purché anteriore alla liquidazione finale.

Per gli interventi di edilizia convenzionata destinati alla locazione, il vincolo consiste nel mantenere la destinazione per 5 anni o per tutta la durata del rapporto contributivo, secondo la tipologia di contributo.

Successione, subentro e trasferimento delle agevolazioni

In caso di morte del beneficiario, i contributi passano al cobeneficiario che acquisisce l’intera proprietà. In alternativa possono trasferirsi all’erede che subentra nella proprietà, se trasferisce la residenza nell’alloggio entro 6 mesi dalla morte e possiede i requisiti soggettivi richiesti al momento del decesso. In presenza di più eredi, il subentro può avvenire anche senza acquisto dell’intera proprietà se gli eredi sono coniuge, convivente more uxorio e figli.

In caso di divorzio, separazione legale, scioglimento della convivenza more uxorio o trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari, contributi e anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che acquista la proprietà e continua a risiedere nell’alloggio, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell’istanza di subentro. Restano fermi i requisiti già verificati per il cobeneficiario subentrante.

Il trasferimento di residenza del coniuge assegnatario disposto dal giudice con assegnazione della casa familiare non rileva ai fini degli obblighi di residenza.

Revoche, decadenze e restituzioni

La mancata residenza entro 90 giorni comporta decadenza dal contributo e restituzione di quanto percepito con interessi legali.

La violazione dell’obbligo di residenza, di non locare o non alienare determina:

  • per i contributi in conto capitale erogati in unica soluzione, decadenza e restituzione con interessi;
  • per i contributi pluriennali, revoca dal momento della violazione e restituzione delle somme percepite successivamente, con interessi.

L’inosservanza delle regole sul subentro in caso di morte o di crisi del rapporto familiare comporta la revoca con effetti retroattivi dal momento del decesso o del trasferimento di residenza.

Canone di locazione negli alloggi di edilizia sovvenzionata

Il canone deve tener conto della situazione economica del nucleo familiare e del valore dell’alloggio. Le ATER lo determinano secondo fasce reddituali:

  • fino al limite previsto dal regolamento, il canone annuo non può superare l’8% del reddito;
  • per redditi tra tale limite e il limite superiore pari a 2/3 di quello vigente per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, il canone non può superare il 7% del valore dell’alloggio, graduato in base al reddito;
  • oltre tale soglia, il canone può essere superiore al 7% del valore dell’alloggio.

In prima applicazione per il 2003, la soglia di reddito richiamata dal regolamento è fissata in 10.000 euro.

Occupazione, decadenza, annullamento e revoca dell’assegnazione

L’alloggio di edilizia sovvenzionata deve essere occupato stabilmente entro 30 giorni dalla consegna, salvo proroga dell’ATER su istanza motivata presentata prima della scadenza. In caso di mancato rispetto, l’assegnazione decade e il contratto si risolve.

L’ATER annulla l’assegnazione se questa è stata ottenuta in violazione delle norme vigenti al momento dell’assegnazione o sulla base di dichiarazioni mendaci o documentazione falsa; l’annullamento comporta la risoluzione del contratto.

L’ATER può revocare in qualunque tempo l’assegnazione nei confronti di chi:

  • abbia perso i requisiti di accesso, in particolare se la situazione economica supera per due anni consecutivi di due terzi il limite di accesso, salvo ultrasessantenni o nuclei con disabili;
  • non abbia comunicato i dati economici o abbia fornito dati falsi;
  • abbia violato norme di legge o regolamento, usato l’alloggio in modo difforme o danneggiato gravemente l’immobile;
  • abbia sublocato o ceduto a terzi l’alloggio, in tutto o in parte;
  • non abbia mantenuto la stabile occupazione per oltre sei mesi senza autorizzazione;
  • rifiuti il cambio con altro alloggio quando l’unità assegnata risulti sovradimensionata rispetto al nucleo familiare.

La revoca comporta la risoluzione del contratto.

Rilascio degli alloggi e conseguenze ulteriori

I provvedimenti di annullamento e revoca devono fissare un termine di rilascio non superiore a 60 giorni e costituiscono titolo esecutivo; il rilascio non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Per gli alloggi occupati senza titolo, l’ATER dispone il rilascio entro un termine non superiore a 15 giorni, con titolo esecutivo.

L’assegnatario colpito da provvedimento esecutivo di rilascio per inadempienza contrattuale o violazione di legge/regolamento è escluso da qualsiasi intervento di edilizia sovvenzionata per 3 anni.

Abrogazioni e regime transitorio

Con l’entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti per i criteri di concessione e disciplina dell’edilizia residenziale, sono abrogatissime numerose disposizioni previgenti della legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare il testo unico regionale del 1982 e successive modifiche, nonché varie leggi speciali e norme di settore richiamate dalla legge.

I regolamenti attuativi devono essere approvati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Le norme abrogate continuano però ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti.

Norme finanziarie e decorrenza

La legge individua specifiche unità previsionali di base e capitoli di bilancio per il triennio 2003-2005 e per l’anno 2003, destinando le coperture agli interventi in conto capitale, conto interessi, anticipazioni alle ATER e alle garanzie connesse al Comitato casa.

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

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