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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04135/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una richiesta dell'INPS di contribuzione alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010 da un'avvocata iscritta all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense. I giudici di merito avevano escluso il debito contributivo ritenendo che, poiché il reddito prodotto nell'anno era inferiore a euro 5.000, l'attività dovesse qualificarsi come autonoma occasionale e dunque non soggetta all'iscrizione alla Gestione separata ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione della disciplina sulla Gestione separata e sostenendo che, per i professionisti iscritti ad albo ma non a cassa, il criterio decisivo è l'abitualità dell'attività professionale; la soglia di euro 5.000 rileva solo per le attività occasionali, non per quelle abituali. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti ex art. 366 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'INPS e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che la Corte territoriale aveva errato nel fondare l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo dato del reddito inferiore a euro 5.000, senza accertare preliminarmente se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure di occasionalità.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    disciplina istitutiva della Gestione separata; l'obbligo contributivo per i professionisti va letto in relazione all'esercizio abituale di un'attività non assoggettata a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo nella Gestione separata per determinate categorie di soggetti.

  • art. 53, D.P.R. n. 917/1986

    richiamato come norma sulla qualificazione del reddito di lavoro autonomo.

  • artt. 10, 11 e 22, L. n. 576/1980

    richiamati in relazione al regime previdenziale della categoria forense.

  • art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003

    la soglia di euro 5.000 non determina di per sé la natura occasionale dell'attività professionale abituale; rileva solo per il lavoro autonomo occasionale.

  • art. 61, d.lgs. n. 276/2003

    richiamato nel motivo di ricorso quale parametro normativo della nozione di prestazione occasionale.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l'atto di ricorso è stato ritenuto sufficientemente autosufficiente quanto all'esposizione dei fatti di causa, anche se la narrazione era desunta dalla sentenza impugnata.

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma richiamata in relazione alla comunicazione della proposta del relatore e alla trattazione camerale.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo ma non coperti dalla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell'attività libero-professionale, anche se non esclusivo.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 non è un criterio autonomo e decisivo per escludere l'obbligo contributivo quando l'attività abbia natura abituale; essa può assumere rilievo solo nell'ipotesi di attività lavorativa realmente occasionale.
  • L'accertamento dell'abitualità o occasionalità dell'attività professionale è un accertamento di fatto che può fondarsi su indizi quali iscrizione all'albo, partita IVA e organizzazione professionale, oppure su elementi contrari come il basso reddito, ma nessuno di tali dati è da solo decisivo.
  • In sede di legittimità, la censura è accoglibile quando il giudice di merito ometta di verificare il presupposto fattuale decisivo dell'abitualità e fondi la decisione su un solo indice non risolutivo.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, è sufficiente che l'atto consenta di ricostruire i fatti di causa e lo svolgimento del processo, anche mediante la riproduzione di quanto riportato nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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