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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34663/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un notaio impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, emesso all'esito di una verifica fiscale con accesso e processo verbale di constatazione, in materia di IRPEF, IRAP e IVA. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell'appello in CTR, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse nullo perché notificato prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni, che la CTR aveva erroneamente fatto decorrere dal processo verbale di constatazione del 17 marzo 2017, ritenuto indebitamente equivalente al verbale di chiusura delle operazioni; (2) nullità della sentenza per motivazione solo apparente sulla medesima questione, deducendo che la CTR non avesse adeguatamente spiegato il rigetto della censura sul termine dilatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 decorre dal rilascio della copia di qualsiasi verbale che chiuda le operazioni di accesso, verifica o ispezione, a prescindere dalla denominazione formale, e che nel caso concreto il verbale redatto in occasione dell'unico accesso del 17 marzo 2017 era idoneo a far decorrere il termine. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era sufficiente e non apparente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    termine dilatorio di 60 giorni

    Il termine di 60 giorni decorre dal rilascio della copia del verbale che conclude le operazioni di accesso, verifica o ispezione, anche se il verbale ha contenuto meramente istruttorio o descrittivo e indipendentemente dalla sua denominazione formale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale, qui riferita all'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 24 L. n. 4/1929

    Il processo verbale deve attestare le operazioni compiute dall'Amministrazione; in caso di accesso mirato all'acquisizione di documentazione, è sufficiente l'indicazione dei documenti prelevati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale non partecipata prevista dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    La riformulazione del vizio motivazionale è interpretata come riduzione al minimo costituzionale del controllo di legittimità.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del sindacato sulla motivazione.

Massime di principio

  • In tema di verifiche fiscali, il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente decorre dal rilascio della copia del verbale che chiude le operazioni di accesso o verifica, anche se il verbale non reca una specifica etichetta formale di "verbale di chiusura".
  • Ai fini dell'operatività della garanzia del contraddittorio endoprocedimentale, non conta la denominazione del verbale, ma la sua funzione conclusiva delle operazioni svolte presso il contribuente.
  • L'obbligo di rispettare un ulteriore termine dilatorio non sorge per eventuali ulteriori attività istruttorie interne svolte dall'Ufficio dopo la chiusura dell'accesso, se tali attività sono autonome e non costituiscono prosecuzione delle operazioni presso i locali del contribuente.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi in modo assoluto o sia obiettivamente incomprensibile; non è deducibile in cassazione il semplice difetto di sinteticità o di sufficienza della motivazione, se il percorso argomentativo della sentenza è comunque ricostruibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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