Sentenza n. 7726/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 13 luglio 2022, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza presentata dal ricorrente in data 6 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione adottato in ragione di precedenti e pregiudizi di carattere penale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che aveva respinto la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, falsa o errata applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza, sviamento e violazione degli artt. 27, 29 e 97 Cost. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avesse erroneamente attribuito a suo carico un decreto penale per minaccia ed estorsione, mentre il provvedimento riguardava la guida di un ciclomotore senza patente, peraltro successivamente revocato a seguito della depenalizzazione del reato. Ha inoltre valorizzato l’estinzione per remissione di querela del diverso procedimento relativo alla tentata violenza privata in concorso e, in corso di giudizio, ha depositato documentazione concernente la propria integrazione sociale, la stabilità reddituale e l’assenza di carichi pendenti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego sulla base, anzitutto, del pregiudizio relativo alla tentata violenza privata in concorso, valutabile come indice di aggressività e di non compiuta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, perché collocato nel periodo di osservazione anteriore alla domanda di cittadinanza. Il giudice ha chiarito che la valutazione amministrativa ai fini della naturalizzazione è prognostica, complessiva e discrezionale: l’Amministrazione può considerare globalmente i precedenti e i fatti sintomatici della personalità del richiedente, anche quando il procedimento penale si sia concluso con l’estinzione del reato per remissione di querela. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto all’accertamento della responsabilità penale e può fondarsi sul fatto storico e su un fondato sospetto circa l’affidabilità futura dell’istante. È stata inoltre valorizzata la dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza, ritenuta idonea a incidere sul rapporto di fiducia e collaborazione con le istituzioni, anche indipendentemente dalla configurabilità del reato di falso. L’errore ministeriale nell’individuazione del primo precedente non ha determinato l’illegittimità dell’atto, poiché il diniego era plurimotivato e la ragione fondata sulla tentata violenza privata era autonomamente sufficiente a sorreggerlo. In ogni caso, il TAR ha ritenuto che anche la guida senza patente potesse assumere rilievo negativo ai fini della naturalizzazione, indipendentemente dalla depenalizzazione, dall’estinzione del reato o dalla modesta entità della sanzione, in quanto condotta potenzialmente lesiva della sicurezza e dell’incolumità pubblica. La stabile occupazione, l’integrazione sociale e l’assenza di carichi pendenti sono state considerate condizioni ordinarie e minime, non sufficienti a neutralizzare gli elementi negativi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La naturalizzazione per residenza decennale presuppone non solo la durata quantitativa del soggiorno, ma anche una valutazione qualitativa del periodo di osservazione, dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
La previsione delle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio è stata utilizzata come elemento di rafforzamento, in via comparativa, della gravità della condotta penalmente rilevante ai fini della naturalizzazione.
Il motivo relativo all’obbligo di motivazione è stato respinto poiché il diniego esplicitava circostanze idonee a sorreggere il giudizio negativo.
La domanda di cittadinanza consente all’interessato di autocertificare la propria posizione giudiziaria; la dichiarazione non veritiera è stata valutata negativamente sotto il profilo dell’affidabilità e dell’integrazione.
La falsità o non veridicità della dichiarazione resa in autocertificazione può giustificare la reiezione della domanda anche indipendentemente dall’accertamento del reato di falso.
art. 116, comma 13, d.lgs. 285/1992
La guida senza patente, pur depenalizzata o non più assistita da una condanna efficace, può essere considerata quale fatto storico sintomatico di scarso rispetto delle regole e di potenziale pericolosità ai fini della naturalizzazione.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l’integrazione ordinaria costituiscono condizioni minime della permanenza legale dello straniero e non equivalgono, da sole, alla prova dell’ulteriore affidabilità richiesta per la cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La stabilità sociale e l’assenza di condizioni ostative al soggiorno rappresentano prerequisiti ordinari, non sufficienti a fondare il diritto alla naturalizzazione.
La causa è stata trattata nell’ambito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, l’Amministrazione esercita un’ampia discrezionalità valutativa e deve formulare un giudizio complessivo e prognostico sull’affidabilità del richiedente, sulla sua adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento e sulla futura integrazione nella comunità nazionale.
- I fatti penalmente rilevanti possono essere valutati negativamente in sede amministrativa anche quando il procedimento penale si sia concluso con l’estinzione del reato, la remissione di querela, la depenalizzazione o altro esito non sfavorevole, poiché la valutazione amministrativa riguarda autonomamente il fatto storico e la sua valenza sintomatica ai fini dell’affidabilità del richiedente.
- La valutazione dei precedenti e delle condotte dell’aspirante cittadino deve essere globale e non atomistica, considerando la natura dei fatti, la loro reiterazione o periodicità, la loro collocazione nel periodo di osservazione e il significato complessivo che assumono rispetto alla personalità dell’interessato.
- La dichiarazione non veritiera resa nella domanda di cittadinanza in ordine ai precedenti giudiziari può giustificare il diniego perché compromette il rapporto di fiducia, collaborazione e rispetto delle istituzioni, anche indipendentemente dall’accertamento di un autonomo reato di falso.
- Quando un diniego di cittadinanza è fondato su più ragioni autonome, l’eventuale illegittimità di una di esse non determina l’annullamento dell’atto se le altre motivazioni risultano autonomamente idonee a sorreggere la decisione.
- La stabile occupazione, l’integrazione sociale, la disponibilità reddituale e l’assenza di carichi pendenti costituiscono condizioni ordinarie o prerequisiti per la permanenza regolare e la presentazione della domanda, ma non neutralizzano necessariamente elementi negativi indicativi di inaffidabilità o di non compiuta adesione ai valori dell’ordinamento.
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