Sentenza n. 932/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici dal 2022 al 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso n. 532/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero il 8 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a costituire in favore del docente la Carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione professionale, mediante accredito di € 1.500,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2022 e il 2025. Poiché l’Amministrazione non aveva spontaneamente eseguito il titolo giudiziale, il ricorrente ha domandato l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Ha accertato l’inadempimento del Ministero e lo ha condannato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma di € 1.500,00 secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a escludere la sanzione. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale presupposto dell’azione di ottemperanza relativa all’esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative, comprese quelle connesse a vincoli normativi e di bilancio e alla situazione della finanza pubblica.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È stato richiamato tra i presupposti verificati dal TAR ai fini dell’ottemperanza.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la cui costituzione è stata oggetto dell’obbligo esecutivo imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica che il Ministero deve costituire e accreditare in esecuzione del giudicato.
art. 115 c.p.c.
È stato richiamato per ritenere rilevanti, quali fatti notori, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico ai fini dell’esclusione dell’astreinte.
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014
la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo
L’astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è esclusa in astratto, ma il giudice dell’ottemperanza deve valutare discrezionalmente le condizioni del debitore pubblico e le altre ragioni ostative, potendo negare la sanzione o mitigarne l’importo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta ineseguito, il giudice deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine, potendo contestualmente nominare un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice; in tal caso, per le funzioni commissariali non deve essere liquidato alcun compenso, salvo quanto diversamente stabilito.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua irrogazione non è automatica e richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle ragioni ostative all’adempimento.
- La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono costituire, se considerati fatti notori, ragioni ostative sufficienti a escludere la condanna della pubblica amministrazione al pagamento dell’astreinte.
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