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Sentenza

Sentenza n. 931/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo il passaggio in giudicato e la notificazione al Ministero della sentenza del Tribunale di Treviso, rimasta ineseguita. Il titolo giudiziale imponeva all'Amministrazione di costituire in favore del docente la Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, mediante accredito di 1.500 euro, secondo le modalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere messo a disposizione un'apposita procedura telematica per l'attivazione del voucher e affermando che spettasse al ricorrente dimostrare di averla attivata senza esito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente accertato la sussistenza delle condizioni per l'ottemperanza: la sentenza del Tribunale di Treviso era passata in giudicato ed era stata notificata all'Amministrazione. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva contestato la mancata esecuzione del titolo. La procedura telematica indicata dall'Amministrazione, avente natura meramente interna e non prevista dalla legge, non costituisce né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza né misura satisfattiva dell'obbligazione accertata dal giudice ordinario. L'adempimento richiede il rilascio della Carta elettronica e l'accredito dell'esatto importo di 1.500 euro. Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di sessanta giorni. Nessun compenso è stato previsto per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale presupposto del giudizio di ottemperanza a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e fonda i poteri del giudice di imporre l'esecuzione del titolo e di nominare un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere costituita in favore dell'interessato in esecuzione del titolo giudiziale.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Individuano le modalità e le funzionalità della Carta elettronica richiamate nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    È richiamato quale ulteriore presupposto preliminare verificato dal giudice per la procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una procedura interna predisposta dall'Amministrazione e non prevista da una disposizione normativa non può essere configurata come condizione di procedibilità dell'azione, salvo che tale condizione risulti dalla legge o dal titolo da eseguire.
  • L'Amministrazione non adempie a una condanna avente ad oggetto l'erogazione di un beneficio mediante la sola predisposizione di istruzioni o di un canale procedurale: l'adempimento richiede l'effettiva attribuzione della prestazione e dell'importo esattamente stabilito nel titolo giudiziale.
  • Quando l'Amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può imporre un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire decorso inutilmente il termine assegnato.
  • L'esecuzione del giudicato deve conformarsi puntualmente al contenuto della condanna e non può essere subordinata a oneri ulteriori per il creditore non previsti dalla legge o dal titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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