Sentenza n. 935/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva ordinato l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di 1.500 euro per gli anni scolastici dal 2020 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Treviso, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, con la quale il Ministero era stato condannato a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante l’accredito di 1.500 euro. L’Amministrazione non aveva dato spontanea esecuzione al giudicato e aveva sostenuto di avere adempiuto mettendo a disposizione degli interessati, sul sito istituzionale, una procedura per l’attivazione del voucher. Il ricorrente ha inoltre chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha verificato preliminarmente la sussistenza dei presupposti per il giudizio di ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato ed era stata notificata all’Amministrazione. Nel merito, ha accertato l’inadempimento ministeriale, rilevando che la mera predisposizione di una procedura interna e non prevista dalla legge non costituisce né condizione di procedibilità dell’azione di ottemperanza né esecuzione satisfattiva del giudicato. L’adempimento richiedeva il rilascio effettivo della Carta elettronica con l’accredito dell’esatta somma riconosciuta dal titolo giudiziale. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato un Commissario ad acta, con un successivo termine di sessanta giorni e senza compenso, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti elementi idonei a escluderne l’applicazione. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La proposizione del giudizio di ottemperanza presuppone, nel caso esaminato, l’esistenza di un titolo esecutivo passato in giudicato e notificato all’Amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione del giudicato, fissare un termine e nominare un Commissario ad acta; può inoltre valutare la domanda di penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo”
L’astreinte è astrattamente applicabile alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve verificare in concreto le condizioni del debitore pubblico e le altre ragioni ostative, potendo negare la sanzione o ridurne l’importo.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, che deve essere effettivamente attivata e alimentata in esecuzione del titolo giudiziale.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità operative della Carta elettronica, secondo quanto disposto dal titolo esecutivo.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997
È richiamato tra i presupposti preliminari verificati dal giudice per procedere all’esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
art. 115 c.p.c.
Le condizioni della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico possono assumere rilievo, in quanto fatti notori, nella valutazione delle ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la predisposizione da parte dell’Amministrazione di una procedura interna o di istruzioni operative non previste dal titolo esecutivo non equivale all’adempimento del giudicato, quando il titolo impone l’attribuzione effettiva di una prestazione determinata.
- Una procedura amministrativa interna non può essere trasformata in condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza se tale condizione non è prevista dalla legge.
- Quando il giudicato riconosce al privato una prestazione specifica, l’Amministrazione adempie soltanto mediante l’esecuzione concreta della prestazione e non mediante la mera messa a disposizione di strumenti o procedure finalizzati a consentirne l’eventuale richiesta.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle altre ragioni ostative; tali elementi possono giustificare il rigetto della domanda o la graduazione dell’importo.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, considerati fatti notori, possono costituire ragioni ostative all’applicazione dell’astreinte nei confronti dell’Amministrazione inadempiente.
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