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Sentenza

Sentenza n. 934/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, n. 546/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021-2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di 500 euro, per cinque anni scolastici, con condanna del Ministero all'erogazione complessiva di 2.500 euro tramite la Carta. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 17 luglio 2025; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La ricorrente ha quindi chiesto l'attivazione della Carta con l'accredito della somma dovuta e la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero, benché regolarmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, poiché il titolo giudiziale era stato notificato presso il domicilio digitale dell'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il passaggio in giudicato risultava comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il Collegio ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, attivando la Carta elettronica e versandovi l'importo di 2.500 euro. Ha inoltre nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, allocare la somma in bilancio e svolgere tutte le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro, oltre accessori, spese generali, restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere l'ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di imporre all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per provvedere e adottando misure sostitutive in caso di inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione può essere richiesta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; nel caso concreto il giudicato ne ha riconosciuto l'applicazione anche alla docente interessata per gli anni indicati.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione, anche alla luce della modifica richiamata dal d.lgs. n. 149/2022.

  • art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha eliminato la necessità dell'apposizione della formula esecutiva, prevedendo che le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscano titolo esecutivo.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario è stato utilizzato quale prova della definitività del titolo da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum, anche se il giudicato riguarda l'erogazione di una prestazione amministrativa o il pagamento di una somma tramite uno specifico strumento previsto dall'ordinamento.
  • Ai fini dell'ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione è idonea a far decorrere il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata, purché sia comprovato anche il passaggio in giudicato del titolo.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve imporre all'Amministrazione un termine per l'adempimento e può nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire allo spirare infruttuoso di tale termine.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un obbligo pecuniario deve adottare tutte le misure contabili e amministrative necessarie, inclusa l'eventuale allocazione della spesa in bilancio; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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