Sentenza n. 933/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione antimafia interdittiva e diniego di iscrizione nella White List
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Padova ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. 159/2011, nonché il contestuale diniego di iscrizione nella White List e gli atti istruttori presupposti. Ha dedotto la violazione degli artt. 84, 91, 92 e 94-bis del d.lgs. 159/2011, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità, ingiustizia manifesta, insufficienza della motivazione, violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento. In particolare, ha sostenuto che il provvedimento avrebbe trasferito automaticamente sulla ricorrente elementi riferiti ad altre imprese e a soggetti controindicati, senza individualizzare il rischio; che mancavano indici di eterodirezione, intestazione fittizia, commistione patrimoniale, conti o tesorerie comuni, procure occulte o cointeressenze finanziarie; che la società aveva operato con autonomia patrimoniale e gestionale e mediante rapporti commerciali tracciati; che la liquidazione e l’inattività escludevano un rischio attuale e concreto; che, comunque, avrebbe dovuto essere applicata la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. Ha inoltre lamentato l’omessa o insufficiente valutazione delle osservazioni procedimentali, la mancata ostensione integrale del fascicolo istruttorio e l’assenza di precedenti penali specifici a carico del soggetto individuato quale centro decisionale. L’Amministrazione ha difeso la legittimità della misura, evidenziando la valutazione complessiva degli elementi, il collegamento della società con un circuito imprenditoriale già interessato da interdittive, la centralità del liquidatore e socio unico e la continuità di personale, mezzi, relazioni e interessi con imprese controindicate.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha qualificato l’informazione antimafia interdittiva come misura preventiva, anticipatoria e cautelare, non sanzionatoria, fondata su un giudizio prognostico di permeabilità mafiosa secondo il criterio del “più probabile che non”, senza necessità di una condanna penale o della prova di una condotta penalmente rilevante attuale. Il sindacato giudiziale deve verificare adeguatezza dell’istruttoria, congruità della motivazione e non manifesta irragionevolezza, senza sostituire la valutazione prefettizia. Il giudice ha ritenuto sufficientemente individualizzato il rischio, poiché la Prefettura non si era limitata a richiamare rapporti con imprese interdette, ma aveva individuato nel liquidatore e socio unico il punto di connessione tra la ricorrente e altri operatori economici, valorizzando un quadro unitario di continuità imprenditoriale e di possibile schermatura societaria. L’assenza di procure occulte, conti comuni, co-firme bancarie, commistioni contabili o formale eterodirezione non è stata ritenuta decisiva, potendo il rischio emergere dalla convergenza di elementi relazionali, organizzativi e patrimoniali. Sono stati considerati rilevanti, nel loro insieme, la circolazione di dipendenti e mezzi, le relazioni societarie e personali e i collegamenti con imprese già interdette. Lo stato di liquidazione e l’inattività non escludono l’attualità del rischio, poiché la società resta utilizzabile come veicolo economico, anche per conservare rapporti, dismettere beni o riattivare l’attività. La tracciabilità dei rapporti economici e la separazione patrimoniale non neutralizzano autonomamente il rischio. Il contraddittorio procedimentale è stato ritenuto adeguatamente assicurato mediante accesso agli atti ostensibili, presentazione di osservazioni, audizione del rappresentante e nuova riunione del Gruppo Interforze; il mancato accoglimento delle difese non equivale a omessa valutazione. Non era necessaria la confutazione analitica di ogni allegazione, essendo sufficiente una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico. Anche la mancata produzione integrale del fascicolo non ha determinato illegittimità, non essendo stati indicati documenti decisivi non conosciuti. Quanto all’art. 94-bis, il TAR ha affermato che la prevenzione collaborativa non è obbligatoria né automaticamente alternativa all’interdittiva: presuppone un rischio occasionale e neutralizzabile con prescrizioni, mentre nella fattispecie il rischio era stato ragionevolmente qualificato come strutturale e radicato nel centro decisionale e nelle relazioni imprenditoriali. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, d.lgs. 159/2011
L’informazione antimafia interdittiva è adottabile sulla base di elementi sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa, nell’ambito della funzione preventiva del Codice antimafia.
art. 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Costituisce la base normativa dell’informazione antimafia interdittiva impugnata; la misura può fondarsi su una valutazione prognostica del rischio di condizionamento mafioso.
art. 92 d.lgs. 159/2011
È richiamato tra le norme la cui violazione è stata dedotta, nel quadro della disciplina del procedimento e degli effetti dell’informazione antimafia.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa presuppone un rischio occasionale e neutralizzabile mediante prescrizioni; non costituisce un passaggio obbligato né un’alternativa automatica all’interdittiva quando il rischio sia strutturale e radicato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva, anticipatoria e cautelare, non sanzionatoria, che può essere adottata senza una condanna penale o la prova di una condotta penalmente rilevante, quando elementi gravi, precisi e concordanti rendano più probabile che non la permeabilità dell’impresa a ingerenze o condizionamenti mafiosi.
- Il giudizio prefettizio di permeabilità mafiosa deve essere valutato unitariamente: gli indici di rischio non devono necessariamente dimostrare, ciascuno isolatamente, l’eterodirezione o la commistione patrimoniale, potendo la loro reciproca convergenza fondare la prognosi interdittiva.
- L’individualizzazione del rischio non richiede la prova di procure occulte, conti comuni, co-firme bancarie, tesorerie condivise o formale eterodirezione, quando il complesso degli elementi riferibili al centro decisionale, alla continuità aziendale e alla circolazione di personale, mezzi e relazioni renda plausibile l’utilizzo dell’impresa come veicolo di prosecuzione indiretta di attività riconducibili a soggetti controindicati.
- L’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa non coincide con la prossimità temporale dei singoli episodi e non è esclusa, di per sé, dalla liquidazione o dall’inattività della società, se permane la disponibilità dello strumento societario e non risulta una cesura effettiva rispetto al centro decisionale e alle relazioni che hanno generato il rischio.
- La prevenzione collaborativa prevista dall’art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 non è obbligatoria né automaticamente alternativa all’interdittiva; è praticabile quando il rischio sia occasionale e governabile mediante prescrizioni, non quando l’Amministrazione abbia ragionevolmente accertato un rischio strutturale e radicato nell’assetto soggettivo o operativo dell’impresa.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull’informazione antimafia verifica adeguatezza istruttoria, congruità motivazionale e non manifesta irragionevolezza, senza sostituire la valutazione prefettizia; la motivazione non deve confutare analiticamente ogni difesa, ma deve rendere comprensibili il percorso logico e le ragioni per cui le giustificazioni dell’impresa non escludono il rischio.
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