Sentenza n. 930/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici dal 2021 al 2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Venezia, passata in giudicato e notificata al Ministero il 6 novembre 2024, con la quale l’Amministrazione era stata condannata a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, mediante accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici compresi tra il 2021 e il 2023. La sentenza non era stata spontaneamente eseguita. La ricorrente ha inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e la sua previa notificazione all’Amministrazione, anche ai fini del termine dilatorio di 120 giorni. Nel merito ha accertato l’inadempimento del Ministero e ha ordinato l’esecuzione della sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, mediante costituzione della Carta elettronica e accredito della somma stabilita nel titolo esecutivo. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di subdelega e con un ulteriore termine di 60 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità richiede una valutazione concreta delle condizioni del debitore pubblico e delle eventuali ragioni ostative. Nel caso specifico, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, considerati fatti notori, sono stati ritenuti idonei a escludere la condanna. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata quale fondamento della procedibilità dell’azione di ottemperanza relativa a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR l’ha applicata per ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare il Commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione inadempiente, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative connesse alle peculiarità del debitore pubblico, comprese difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio e dalla situazione della finanza pubblica.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La previa notificazione della sentenza all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione costituiscono condizioni per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.p.c.m. 28 novembre 2016
Individuano modalità e funzionalità per la costituzione e l’utilizzo della Carta elettronica, alle quali il Ministero deve conformarsi nell’esecuzione del giudicato.
È richiamato per attribuire rilievo, ai fini della valutazione dell’astreinte, a fatti notori quali la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza passata in giudicato, la previa notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consentono al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione coattiva dell’obbligo rimasto ineseguito.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede la verifica delle condizioni del debitore pubblico, delle ragioni ostative e del rischio di una sanzione sproporzionata o di una locupletazione eccessiva.
- La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico possono costituire ragioni ostative, rilevabili anche quali fatti notori, tali da giustificare il mancato riconoscimento dell’astreinte nei confronti dell’amministrazione inadempiente.
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