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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31657/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Amministrazione finanziaria contestava a una società l'indebito utilizzo dell'agevolazione IRAP prevista dall'art. 15 della L.R. Sicilia n. 21/2003 e il conseguente omesso versamento dell'imposta. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, ritenendo disapplicabili le sanzioni per obiettiva incertezza normativa, in ragione delle difficoltà di coordinamento tra normativa interna e disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e del regime de minimis. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 10 L. 212/2000, 8 d.lgs. 546/1992 e 6 d.lgs. 472/1997, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'incertezza normativa oggettiva e che, quindi, le sanzioni dovessero restare applicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il giudizio della CTR sulla disapplicazione delle sanzioni: ha richiamato il principio secondo cui l'incertezza normativa oggettiva, quale causa di esenzione dalle sanzioni tributarie, richiede una situazione di effettiva e oggettiva impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile all'esito di un corretto procedimento interpretativo, accertabile dal giudice, e non una mera difficoltà soggettiva. Nel caso concreto ha escluso che sussistesse tale incertezza rispetto alla disciplina regionale sull'agevolazione IRAP e al regime de minimis, osservando che le condizioni di applicabilità non presentavano ambiguità tali da giustificare la non applicazione delle sanzioni. Ha quindi accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di merito sono state compensate, mentre la curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15 L.R. Sicilia 29 dicembre 2003, n. 21

    comma 1, comma 3, comma 4-bis

    L'agevolazione IRAP prevista dalla norma è subordinata al rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato e, nelle more, opera entro i limiti del regolamento de minimis; la disciplina è stata ritenuta sufficientemente chiara, non fonte di obiettiva incertezza normativa.

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'incertezza normativa oggettiva può costituire causa di esenzione dalle sanzioni tributarie, ma solo quando vi sia una reale impossibilità di individuare con sicurezza la norma applicabile.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Concorre a fondare l'esimente per obiettiva incertezza normativa nel processo tributario.

  • art. 6 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'oggettiva incertezza normativa esclude la responsabilità amministrativa tributaria, ma l'esimente va accertata in senso oggettivo dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di allegare e provare gli elementi di confusione normativa grava sul contribuente che invoca l'esimente.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti in fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

  • Regolamento CE n. 69/2001

    È richiamato come disciplina del regime de minimis applicabile fino al 2006; la sua applicazione non è stata considerata fonte di incertezza oggettiva.

  • artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

    Sono indicati come fondamento costituzionale del principio generale dell'ordinamento tributario che giustifica l'esenzione per obiettiva incertezza normativa.

Massime di principio

  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria opera solo se, all'esito di un corretto procedimento interpretativo, non sia possibile individuare con sicurezza la portata della norma da applicare; non basta una difficoltà interpretativa soggettiva o una generica complessità del coordinamento normativo.
  • La valutazione dell'incertezza normativa è oggettiva e va compiuta dal giudice, con riferimento al testo normativo e ai fatti-indice del caso concreto, non alle particolari capacità interpretative del singolo contribuente o dell'Ufficio.
  • Chi invoca la disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve allegare e provare i presupposti dell'esimente.
  • Quando la disciplina applicabile indica in modo sufficientemente chiaro le condizioni di accesso all'agevolazione, non può essere riconosciuta l'esimente dalle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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