Cassazione Civile, Ordinanza n. 21862/2023 del 21/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per Ires, Iva e Irap relativi agli anni 2008 e 2009, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili perché relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, nell'ambito di una frode carosello, asseritamente intercorse con due società fornitrici ritenute cartiere/interposte. La contribuente aveva impugnato gli avvisi e sia la CTP sia la CTR avevano annullato la pretesa per difetto di prova del coinvolgimento della società nel sistema fraudolento. In Cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse valorizzato intercettazioni telefoniche, annotazioni di polizia giudiziaria e una consulenza tecnica prodotta dalla Procura; con un secondo motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c. censurava la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., dell'art. 109 TUIR e degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, sostenendo che gli indizi complessivamente considerati dimostravano la partecipazione consapevole della società al sistema fraudolento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, la censura sul vizio motivazionale non superava il limite di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; ha inoltre osservato che la CTR aveva comunque esaminato gli elementi invocati, reputando irrilevanti le intercettazioni perché successive agli anni di imposta contestati, non specificamente illustrate le annotazioni di P.G. e non sufficiente la consulenza tecnica a dimostrare quali operazioni della società fossero inesistenti. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché gli indizi richiamati dall'Ufficio non erano stati ritenuti, a monte, idonei a provare la partecipazione della contribuente a specifiche operazioni soggettivamente inesistenti. La soccombenza dell'Amministrazione ha comportato la condanna alle spese; non è stato applicato il doppio contributo unificato per la natura pubblica della parte ricorrente difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per sovvertire una doppia conforme; la censura è inammissibile quando il fatto risulta comunque esaminato o quando la doglianza mira solo a una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è esclusa quando la censura, sotto la veste di errore di diritto, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia pronuncia conforme sui fatti, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio motivazionale nei limiti ordinari, salvo specifiche ipotesi non ravvisate nel caso concreto.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la CTR ha ritenuto che gli elementi addotti dall'Ufficio non soddisfacessero tale requisito rispetto alla specifica partecipazione della società alle operazioni contestate.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare i presupposti dell'accertamento fiscale grava sull'Amministrazione; non basta richiamare la frode di altri soggetti se non si indicano le operazioni inesistenti riferibili alla contribuente.
art. 109 TUIR
I costi sono deducibili solo se inerenti e riferibili a operazioni effettive; nel caso concreto la Corte ha confermato che mancava la prova della fittizietà delle specifiche operazioni contestate alla società.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione IVA presuppone operazioni reali e non soggettivamente inesistenti; la decisione conferma il rigetto della pretesa impositiva per difetto di prova di tali presupposti nei confronti della società.
art. 21 d.P.R. 633/1972
La fatturazione rileva ai fini IVA solo se riferita a operazioni effettive; la mera esistenza di un sistema frodatorio di terzi non basta a imputare alla contribuente tutte le fatture emesse/ricevute.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato per l'Amministrazione soccombente, in quanto parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Quando il giudizio di merito è sorretto da doppia conforme, il ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale incontra il limite di ammissibilità previsto dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c., e non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto.
- In tema di accertamenti fondati su operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, con elementi gravi, precisi e concordanti, non solo l'esistenza di un sistema frodatorio, ma anche la concreta riferibilità delle singole operazioni contestate al contribuente accertato.
- La partecipazione del contribuente a una frode carosello non può essere desunta in via automatica dalla fittizietà dei rapporti intercorsi tra società interposte e altri soggetti: occorre l'indicazione delle specifiche operazioni sospette e degli elementi che ne dimostrano la consapevolezza.
- Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non sussiste quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione gli elementi richiamati, motivandone la non decisività o l'irrilevanza rispetto al periodo e all'oggetto dell'accertamento.
- L'onere probatorio in materia di indeducibilità dei costi e detraibilità IVA resta in capo all'ente impositore, che non può fondare la pretesa su presunzioni estese in modo indiscriminato da rapporti di altri soggetti o da annualità diverse.
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