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Sentenza

Sentenza del 03/09/2024 n. 626 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

CATASTO - Contributi consortili - Non è onere del consorzio fornire la prova di avereadempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di una cartella di pagamento (e correlati avvisi/ruoli) per imposte relative al modello Unico e IRAP 2018, anno 2017; il ricorrente censurava, tra l'altro, la mancata notifica valida della cartella tramite PEC, la carenza di motivazione, l'omessa indicazione del calcolo degli interessi, la decadenza del diritto al recupero, l'omesso contraddittorio preventivo e vizi formali del ruolo. In appello l'attore ha dedotto, altresì, l'inammissibilità dell'intervento volontario in primo grado della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate e ha chiesto lo stralcio della documentazione prodotta dall'Ufficio.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto legittimo l'intervento volontario della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.lgs. 546/92 e conforme alla giurisprudenza di legittimità; l'Agenzia aveva interesse a difendere la correttezza della cartella di pagamento e degli atti sottesi. Sotto il profilo sostanziale, è stato rilevato che le somme recuperate derivavano da tardivi versamenti di rateazioni relative a voci dichiarate dal contribuente (quindi il contribuente era a conoscenza del debito) e che gli atti antecedenti (avviso/avvisi e ruolo) erano stati tempestivamente notificati e non impugnati nei termini; pertanto i vizi dedotti non hanno fondamento. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 860 c.c.

    Principio civile che individua il beneficio fondiario come presupposto della debenza dei contributi consortili; interpretato insieme alla giurisprudenza per affermare che il beneficio è presunto quando esiste un piano di classifica approvato.

  • art. 10 R.D. n. 215 del 1933

    Norma storica sul regime consortile richiamata per confermare che l'esistenza del beneficio fondiario è presupposto della contribuenza; in presenza di piano di classifica approvato il beneficio si presume salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 14 D.lgs. n. 546/1992

    Consente l'intervento volontario in giudizio dei soggetti destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso; interpretato come norma che legittima l'ingresso in giudizio dell'Agenzia delle Entrate per difendere la correttezza degli atti tributari.

  • art. 39 D.lgs. n. 112/1999

    Disciplina rapporti e obblighi dell'agente della riscossione; la giurisprudenza ha ritenuto che tale disposizione non escluda l'autonomo intervento in giudizio dell'Amministrazione finanziaria, anche se richiede all'agente di chiedere autorizzazione per chiamare in causa l'ente impositore in talune ipotesi.

  • art. 269 c.p.c., comma 3

    Richiamato dal ricorrente in ordine a modalità di produzione/documentazione; il Collegio ha ritenuto infondate le eccezioni procedurali relative alla produzione documentale dell'Ufficio.

  • art. 36-bis DPR 600/1973 e art. 54-bis DPR 633/1972

    Norme citate dalla giurisprudenza come fondamento dell'interesse dell'Ente impositore a tutelare la propria posizione in giudizi che possono avere effetti riflessi sulla pretesa tributaria; sostenuta l'ammissibilità dell'intervento per difendere la correttezza delle liquidazioni automatiche e dei ruoli.

  • art. 25 DPR 602/1973

    Riferita in relazione a questioni di decadenza e termini di prescrizione/decadenza; nel caso la decadenza è stata esclusa perché la cartella era tempestiva rispetto all'ultima rata del piano di rateazione.

Massime di principio

  • Quando esiste un piano di classifica approvato dall'autorità competente che include gli immobili nel perimetro consortile, il beneficio diretto e immediato per i fondi del consorziato si presume: il consorzio non deve fornire prova aggiuntiva salvo che il contribuente dimostri, con fatto specifico positivo o presunzioni decisive, l'assenza di qualsiasi beneficio diretto.
  • L'Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) può intervenire volontariamente in giudizio ex art.14 D.lgs. 546/92 per tutelare la correttezza dei propri atti impositivi e dell'operato dell'agente della riscossione, e la previsione di cui all'art.39 D.lgs.112/1999 non impedisce di per sé tale intervento.
  • I vizi relativi ad atti impositivi o a notifiche che potevano essere impugnati tempestivamente (avvisi, ruolo, avvisi bonari) non sono normalmente riassumibili nel giudizio contro la cartella se gli atti antecedenti sono stati regolarmente notificati e non impugnati nei termini: il contribuente perde la possibilità di sollevare tali contestazioni tardivamente.
  • La knowledge del contribuente (es. pagamento rateale tardivo) e la natura delle somme (recupero per mancati versamenti dichiarati) possono essere elementi utili per ritenere legittima la cartella e l'iscrizione a ruolo; la tempestività della cartella decorre dall'ultimo evento che determina la decadenza (es. ultima rata non versata).
  • Le contestazioni procedurali sull'ammissibilità dell'intervento o sulla produzione documentale dell'Ufficio richiedono un concreto fondamento giuridico: la mera eccezione formale, se contrastata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, difficilmente determina l'esclusione dell'intervento o lo stralcio della documentazione.

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