Sentenza del 03/09/2024 n. 761 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2013, con recupero di imposte (IRAP, IVA per la società; IRPEF e addizionali contributive per i soci) per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse dal fornitore ditta individuale C.; importo contestato maggior imponibile € 7.805,20 e indebita detrazione IVA € 1.666,85. L'Ufficio sosteneva l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che avrebbero dovuto far ritenere la partecipazione del contribuente alla frode e, quindi, il venir meno del diritto alla detrazione/deduzione; i contribuenti contestavano l'insufficienza degli elementi indiziari, la presenza effettiva della merce nel magazzino della società e la buona fede dimostrata con documentazione e controlli iniziali.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha confermato la sentenza della CTP che aveva accolto i ricorsi. Ha ritenuto che il quadro indiziario prodotto dall'Ufficio riguardasse sostanzialmente solo il fornitore (assenza di magazzino idoneo, irregolarità contabili, ristorni manuali, prelevamenti in contanti) e non dimostrasse la partecipazione o la conoscenza, da parte del contribuente, della frode. La Corte ha valorizzato che parte della merce fatturata era stata effettivamente rinvenuta nel magazzino del ricorrente, l'importo contestato era esiguo (€ 7.805,20) e mancavano elementi che giustificassero l'inversione dell'onere della prova. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e l'Ufficio condannato al rimborso delle spese di grado, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 41-bis D.P.R. 29/09/1973 n. 600
art. 41-bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Definisce le operazioni oggettivamente inesistenti; la contestazione riguarda la partecipazione del compratore alla frode posta in essere dal fornitore e l'eventuale esclusione del diritto alla detrazione/deduzione.
Direttiva 2006/112/CE (IVA) e giurisprudenza comunitaria (Kittel e altri)
Direttiva 2006/112/CE; sentenze C-439/04 e C-440/04 (Kittel e Recolta Recycling) e successivi arresti
Stabilisce i principi sul diritto alla detrazione IVA: il diritto è fondamentale ma può essere negato se, alla luce di elementi oggettivi, risulti che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione. Tuttavia l'amministrazione deve provare gli elementi oggettivi che giustifichino tale conclusione.
Cassazione, sent. 30/11/2013 n. 24429
Cass. SS.UU. 30/11/2013 n. 24429
Ricostruisce il quadro giurisprudenziale: quando esistono indizi gravi, precisi e concordanti può incombere sull'operatore che ha detratto l'onere probatorio di dimostrare il proprio diritto; tuttavia occorre prima che l'amministrazione delinei un quadro indiziario adeguato e dimostri, con elementi oggettivi, la conoscenza o prevedibilità della partecipazione dell'acquirente alla frode.
Massime di principio
- La contestazione di operative 'oggettivamente inesistenti' richiede che l'amministrazione costruisca un quadro indiziario complessivo, grave, preciso e concordante che riguardi non solo il fornitore ma anche un elemento che colleghi il destinatario della fattura alla frode.
- Se gli indizi si limitano a provare l'inaffidabilità del fornitore senza evidenziare la partecipazione o la prevedibilità della conoscenza da parte del cliente, non è sufficiente per negare la detrazione o imputare il maggior reddito al compratore.
- L'esistenza materiale dei beni presso il soggetto passivo (magazzino, giacenze) è un elemento rilevante a favore della genuinità dell'operazione e può contrastare l'accusa di operazione inesistente.
- L'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente avviene solo dopo che l'amministrazione ha dimostrato, con indizi gravi, precisi e concordanti, la possibile partecipazione o la prevedibilità della partecipazione del contribuente alla frode.
- Importi modesti e l'assenza di elementi che dimostrino utilità o profitto ottenuto rendono meno credibile l'ipotesi di una frode organizzata coinvolgente il cliente.
- La presenza di un provvedimento penale favorevole o di archiviazione non è decisiva di per sé in sede tributaria, ma la motivazione dell'archiviazione (insufficienza di elementi) e la documentazione prodotta in giudizio civile/tributario possono essere utili per dimostrare la buona fede del contribuente.
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