Sentenza del 02/09/2024 n. 3004 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato Docfa per riclassificare l'immobile da A/8 (villa) ad A/7 (villino). L'Ufficio del Territorio ha respinto la richiesta confermando la categoria A/8 motivando genericamente con riferimento a "caratteristiche intrinseche ed estrinseche" e al "sopraluogo esterno del 19 giugno 2017" e richiamando la coerenza con altra unità immobiliare limitrofa. Il contribuente ha impugnato per difetto di motivazione e per erronea applicazione della categoria, fornendo documentazione (foto, planimetria, perizia giurata) che dimostrava differenze significative con l'immobile di raffronto (distanza di 15 km, diversa localizzazione territoriale, assenza di parco/piscina/campo da tennis, solo un giardino limitato e privo di prato, vicinanza ad area artigianale e impianto industriale, mancanza di rifiniture di pregio). I primi giudici hanno rigettato il ricorso senza esaminare nel merito le contestazioni sulla genericità della motivazione; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla genericità e ha esaminato il merito alla luce dei criteri ministeriali.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello del contribuente, annullando il provvedimento dell'Ufficio del Territorio che aveva confermato il classamento in A/8. La sentenza si fonda sull'insufficiente motivazione dell'atto amministrativo e sull'irrilevanza del confronto operato dall'Ufficio, posto che gli immobili confrontati risultano inconferibili per localizzazione, consistenza, pertinenze e finiture. Le spese sono compensate in considerazione della vaghezza della normativa catastale e della necessità di ricorrere a criteri di fonte secondaria.
Norme richiamate
Circolare Ministero delle Finanze 14 marzo 1992 n.5
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unita' immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unita' immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Per "Ville" devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario
Stabilisce criteri distintivi tra villino e villa: presenza di parco e/o giardino di ampia consistenza e localizzazione in zone di pregio orientano verso la categoria A/8 (villa); assenza di parco e caratteristiche ordinarie orientano verso A/7 (villino).
Nota Ministero delle Finanze 4 maggio 1994 n.c-1/1022
Categoria A/7 (abitazioni in villino) - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino), nonchè aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree cortilizie a giardino. Categoria A/8 (abitazioni in villa) - Ville devono intendersi quegl'immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario. Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi
Conferma e dettaglia i criteri: tipologia costruttiva, dotazione di aree a giardino per A/7; presenza di parco, ubicazione in zona di pregio, maggiori dotazioni e rifiniture per A/8.
Massime di principio
- La qualificazione catastale tra A/7 e A/8 si basa prevalentemente su elementi di fatto: presenza e consistenza di parco/giardino, ubicazione in zona di pregio, dotazioni impiantistiche, servizi e livello delle rifiniture; non esiste un criterio esclusivo legislativo, perciò occorre valutare il complesso delle caratteristiche.
- L'Amministrazione, quando conferma un classamento e si paragona ad altro immobile, deve motivare in modo specifico e indicare le caratteristiche concrete prese a riferimento; formule generiche del tipo "caratteristiche intrinseche ed estrinseche" senza dettaglio sono carenti e possono determinare l'annullamento dell'atto.
- Prove del contribuente (fotografie, planimetrie, perizia giurata) che non siano contestate dall'Amministrazione possono essere considerate pacifiche e influire decisivamente sulla valutazione del classamento.
- Il confronto tra immobili richiede adeguata congruità territoriale e di consistenza: differenze significative di localizzazione (es. 15 km), pertinenze (parco vs solo giardino), contesto urbanistico (zona di pregio vs zona agricola/industriale) e rifiniture rendono il raffronto inidoneo a giustificare la stessa categoria.
- Un sopraluogo esterno, se citato dall'Amministrazione, deve essere documentato e reso intellegibile; la mera indicazione di un 'sopraluogo esterno' senza descrizione è insufficiente, specie se la vista dell'immobile è impedita da ostacoli (muri, ecc.).
- In caso di normativa vaga o di prassi interpretative necessarie per il classamento, il giudice può compensare le spese tra le parti anche se accoglie l'appello del contribuente.
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