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Sentenza

Sentenza del 03/09/2024 n. 628 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

CONTENZIOSO - La mancata chiamata in giudizio da parte dell'agente della riscossione ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 non preclude l'intervento volontario dell'ente impositore - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava la cartella esattoriale notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per vari vizi (presunta inesistenza della notifica via PEC, mancanza di attestazione di conformità dei documenti informatici, carenza di motivazione della cartella, mancata indicazione del calcolo degli interessi, decadenza del diritto di credito, omesso contraddittorio preventivo, omessa notifica dell'atto prodromico e difetto di sottoscrizione del ruolo). In appello contestava specificamente l'ammissione dell'intervento volontario in giudizio della Direzione Provinciale di Chieti, sostenendo che l'art. 14 D.lgs. 546/92 non consentirebbe l'intervento di enti pubblici e che l'art. 39 D.lgs. 112/1999 obbligherebbe l'agente della riscossione a chiamare in causa l'ente impositore, escludendo così l'intervento autonomo dell'ente impositore.

La decisione

L'appello è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto legittimo l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Chieti ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.lgs. 546/1992, perché il ricorso sollevava questioni attinenti alla correttezza della cartella di pagamento sottesa all'intimazione. Pur ricordando l'onere per l'agente della riscossione di chiamare l'ente impositore quando sono contestati i vizi sostanziali della pretesa (art. 39 D.lgs. 112/1999), il giudice ha confermato l'orientamento secondo cui l'assenza di chiamata da parte del concessionario non impedisce all'ente impositore di intervenire autonomamente per tutelare la propria posizione. Inoltre il giudice ha ritenuto che alcune censure del ricorrente riguardassero atti (avviso di accertamento, ruolo, cartella) regolarmente notificati in precedenza e non impugnati nei termini, per cui non potevano essere rimesse in discussione nel giudizio sull'intimazione. Conseguentemente l'appello è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 14, comma 3

    «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso»

    Consente all'ente impositore di intervenire volontariamente nel giudizio se è destinatario dell'atto impugnato o parte del rapporto tributario; il giudice ha ritenuto legittimo l'intervento autonomo dell'Agenzia delle Entrate sulla base di questa norma.

  • D.Lgs. 112/1999, art. 39

    Impone all'agente della riscossione l'onere di chiamare in giudizio l'ente impositore quando in giudizio emergano questioni sul merito della pretesa impositiva, per immunizzare l'agente dalle conseguenze negative della lite; tuttavia l'assenza di tale chiamata non preclude l'intervento autonomo dell'ente impositore.

  • DPR 602/1973, art. 25

    Richiamato in relazione a censure di decadenza; il giudice ha valutato i termini di decadenza e la tempestività degli atti impugnati.

  • DPR 600/1973, art. 36-bis e DPR 633/1972, art. 54-bis

    Norme richiamate a supporto dell'interesse giuridico dell'ente impositore a intervenire per tutelare la propria posizione rispetto agli effetti riflessi del giudicato sulla pretesa tributaria.

  • Codice di procedura civile, art. 269, comma 3

    Richiamato dall'appellante come possibile ostacolo all'intervento; il giudice non ha ritenuto applicabile l'eccezione nella fattispecie.

Massime di principio

  • Il contribuente può impugnare la cartella esattoriale indifferentemente nei confronti del concessionario della riscossione o dell'ente impositore; non sussiste di norma un litisconsorzio necessario tra i due.
  • Se il giudizio investe il merito della pretesa tributaria, l'agente della riscossione è tenuto a chiamare in causa l'ente impositore ai sensi dell'art. 39 D.lgs. 112/1999 per evitare effetti pregiudizievoli; tuttavia la mancata chiamata non impedisce all'ente impositore di intervenire autonomamente.
  • L'art. 14, comma 3, D.lgs. 546/1992 ammette l'intervento volontario anche dell'ente impositore quando sia destinatario dell'atto impugnato o parte del rapporto tributario; tale intervento può rendere ammissibili documenti prodotti dall'ente.
  • Nel giudizio contro l'intimazione di pagamento il contribuente può contestare i vizi propri dell'intimazione; vizi relativi ad atti impositivi sottesi (avviso di accertamento, ruolo, cartella) regolarmente notificati e non impugnati nei termini non possono essere riesaminati tardivamente.
  • Per il contribuente: verificare sempre la tempestività di eventuali impugnazioni degli atti impositivi preliminari prima di sollevare quegli stessi vizi in un giudizio contro la cartella o intimazione; per il concessionario: chiamare l'ente impositore se si discute il merito della pretesa.
  • In presenza di intervento volontario dell'ente impositore, le sue deduzioni e la documentazione sono normalmente ammissibili se l'intervento è conforme all'art. 14; le eccezioni procedurali all'intervento richiedono una precisa violazione normativa per avere successo.

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