Sentenza del 02/09/2024 n. 753 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 13720170004303284XXX (anno 2016) relativa a: a) sanzioni per ritardato versamento imposta di liquidazione automatizzata AAMS (2015), per le quali la società deduceva l'applicazione del ravvedimento operoso; b) importo per mancato pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive per il 2016, per il quale la società aveva chiesto rateizzazione e sosteneva il diritto alla rateazione (anche alla luce dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 e della legge di stabilità 2016 che avrebbe escluso l'obbligo di garanzia); c) canoni radiotelevisivi per anni 2013 e 2015 (accettati dalla ricorrente). La ricorrente denunciava inoltre vizi di notifica via PEC. L'ADM aveva negato la rateizzazione per decadenza del ravvedimento, per inadeguatezza delle garanzie presentate, per la grave situazione debitoria della società e per la permanenza della qualifica di agente contabile; l'Agenzia delle Entrate - Riscossione contestava l'eccezione sulla forma della firma digitale e difendeva la validità della notifica.
La decisione
Il giudice di primo grado (CTP Bologna) respingeva il ricorso; la società impugnava solo la liquidazione delle spese. In appello la sospensione del giudizio disposta per la definizione agevolata ("rottamazione ter") è stata revocata perché la definizione non si è perfezionata (pagamento parziale). La Corte ha ritenuto che la cartella fosse preceduta da atto impositivo autonomamente impugnabile (avviso bonario) e che, pertanto, la cartella poteva essere impugnata solo per vizi propri: le questioni sulla rateazione erano già state decise sfavorevolmente alla società in giudizio precedente. L'unico motivo relativo ai vizi propri (notifica) era stato già esaminato e rigettato in primo grado. L'appello era pertanto infondato e veniva rigettato; la sentenza di primo grado veniva confermata nella parte dispositiva, con condanna della società al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre spese generali.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 472/1997
Disciplina del ravvedimento operoso: la ricorrente invocava la riduzione delle sanzioni; l'ADM ha sostenuto che il ravvedimento era decaduto per errore nel calcolo dei termini (ritardo considerato 90 giorni invece di 92) e quindi richiedeva le sanzioni in misura piena.
art. 24 comma 7 d.lgs. 98/2011
Prevede la possibilità di rateazione ma soggetta a condizioni e, tradizionalmente, a garanzia: l'ADM ha ritenuto legittimo negare la rateazione per l'inadeguatezza delle garanzie e per la pericolosità della riscossione data la rilevante esposizione debitoria.
art. 3-bis comma 1 d.lgs. 462/1997
Invocato dalla ricorrente per sostenere che, dopo modifiche normative (legge di stabilità 2016), il concessionario non fosse più agente contabile e non fosse più obbligatoria la garanzia per la rateazione; la Corte ha ritenuto che, pur potendo essere abolito l'obbligo formale, resta la discrezionalità dell'ADM nella concessione della rateazione quando sussistono ragioni di tutela dell'interesse pubblico e di pericolosità della riscossione.
art. 10 l. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente come norma violata per l'iscrizione a ruolo; il giudice non ha ritenuto sussistente una illegittimità automatica nell'iscrizione a ruolo sulla base di tale norma nella fattispecie.
art. 19 comma 3 d.lgs. 546/1992
Prevede che la cartella non sia autonomamente impugnabile quando è preceduta da altro atto impositivo autonomamente impugnabile: la Corte ha applicato questo principio dichiarando che la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri, essendo stata preceduta dall'avviso bonario impugnato.
art. 15 comma 2-sexies d.lgs. 546/1992
Stabilisce che, nelle liquidazioni delle spese a favore dell'ente impositore o agente della riscossione assistiti da propri funzionari, si applichino le disposizioni per la liquidazione del compenso agli avvocati con riduzione del 20%: la Corte l'ha applicata per confermare la liquidazione delle spese a favore dell'ADM.
DM 55 del 10.3.2014 (Tabelle parametri forensi)
Tabelle utilizzate per quantificare i compensi da liquidare ai sensi dell'art. 15 comma 2-sexies; la Corte le ha utilizzate "ratione temporis" per determinare l'importo delle spese.
art. 3 commi 6 e 14 d.l. 119/2018 (convertito in l. 136/2018) - "rottamazione ter"
Prevede la sospensione dei giudizi se il contribuente presenta istanza di definizione agevolata: la sospensione può essere revocata se la definizione non si perfeziona (pagamento non integrale), come avvenuto nel caso.
Corte di Cassazione, sent. n. 10266/2018
Richiamata sull'equivalenza dei formati PDF e P7M per la validità della notifica via PEC: utilizzata per difendere la validità della notifica della cartella.
Corte di Cassazione, sent. n. 21177/2014
Giurisprudenza consolidata citata per il principio secondo cui la cartella preceduta da altro atto impositivo autonomamente impugnabile non può essere annullata per vizio di motivazione relativo all'atto presupposto: principio applicato per dichiarare inammissibile l'impugnazione della cartella eccetto per i vizi propri.
Massime di principio
- Se la cartella esattoriale è preceduta da un atto impositivo (es. avviso bonario) autonomamente impugnabile e già impugnato, la cartella può essere contestata solo per vizi propri: le questioni sostanziali già decise sull'atto presupposto non sono riesaminabili tramite la cartella.
- La concessione della rateazione da parte dell'ente impositore o dell'ADM può essere soggetta a valutazione discrezionale quando ricorrano elementi di pericolosità della riscossione (grave esposizione debitoria, ritardi e carenze nei pagamenti); l'abolizione formale di un obbligo di garanzia non elimina del tutto il potere di valutazione dell'amministrazione.
- La sospensione del giudizio prevista per la presentazione di istanze di definizione agevolata ("rottamazione") si mantiene solo se la definizione si perfeziona secondo i termini normativi; pagamenti parziali non perfezionano la definizione e la sospensione può essere revocata.
- Le notifiche via PEC in formato PDF, anche se non in P7M, sono state ritenute valide dalla giurisprudenza di legittimità; tuttavia le questioni formali sulla notifica devono essere specificamente dedotte e non superare il limite dei vizi propri della cartella quando vi è un atto impositivo antecedente.
- Le spese in favore dell'ente impositore o dell'agente della riscossione sono liquidate secondo le tabelle dei parametri forensi con una riduzione del 20% se l'ente è assistito dai propri funzionari (art. 15 comma 2-sexies d.lgs. 546/1992); la mancata allegazione di spese effettive non impedisce l'applicazione di tale criterio di liquidazione.
- Per il contribuente-concessionario è fondamentale impugnare tempestivamente e con argomentazioni precise gli atti impositivi antecedenti (es. avviso bonario); se tali atti vengono decisi contro il contribuente, sarà difficile ottenere rinnovata tutela impugnando successivamente la cartella di pagamento.
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