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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24760/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di un estratto di ruolo relativo a debiti per imposte dirette e IVA dell’anno d’imposta 2012. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso; il giudice d’appello aveva invece accolto l’impugnazione. Contro tale decisione l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Il motivo ritenuto decisivo dalla Corte riguardava la violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e l’inammissibilità dell’azione proposta contro l’estratto di ruolo. Le amministrazioni sostenevano che il ricorso fosse inammissibile perché diretto contro un estratto di ruolo e non contro un atto autonomamente impugnabile, non risultando allegato un concreto pregiudizio idoneo a fondare l’interesse ad agire. Gli ulteriori motivi vertevano sulla regolarità della notificazione della cartella, sulla pretesa inoppugnabilità della cartella stessa e su profili di prescrizione e disciplina della riscossione, ma sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha dichiarato inammissibile, ab origine, il ricorso introduttivo della contribuente, ritenendo che la causa non potesse essere proposta. Le spese sono state compensate tra tutte le parti per tutti i gradi di giudizio, in considerazione degli interventi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti in materia di impugnazione dell’estratto di ruolo.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma relativa all’impugnazione nel processo tributario; la Corte lo utilizza per affermare l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo in difetto dei presupposti di impugnabilità e di interesse ad agire.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    come modificato, disciplina i limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella notificata invalidamente conosciuta tramite estratto di ruolo.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021

    ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. 602/1973, restringendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo ai soli casi espressamente previsti.

  • l. 215/2021

    legge di conversione che ha confermato la modifica normativa sul regime dell’estratto di ruolo.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016

    richiamato per individuare uno dei casi in cui la riscossione iscritta a ruolo può arrecare pregiudizio diretto e quindi consentire l’impugnazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), regolamento d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato come ulteriore ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sulla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici.

  • art. 48-bis d.P.R. 602/1973

    richiamato quale disciplina delle verifiche connesse alla riscossione e tra le ipotesi di pregiudizio che legittimano l’impugnazione diretta.

  • art. 100 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 382, ultimo comma, c.p.c.

    richiamato per la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    invocato nel primo motivo, rimasto assorbito, in tema di notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 6, commi 1 e 2, d.P.R. 68/2005

    invocato nel primo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 1335 c.c.

    invocato nel primo motivo, rimasto assorbito, in tema di conoscenza o presunzione di conoscenza dell’atto.

  • art. 2697 c.c.

    invocato nel primo motivo, rimasto assorbito, sul riparto dell’onere della prova.

  • art. 2948 c.c.

    invocato nel quarto motivo, rimasto assorbito, in tema di prescrizione.

  • art. 20, comma 6, d.lgs. 112/1999

    invocato nel quarto motivo, rimasto assorbito, relativo alla disciplina della riscossione.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo non è, di regola, autonomamente impugnabile; la tutela del debitore contro la cartella asseritamente non validamente notificata è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Nel processo tributario l’interesse ad agire contro il ruolo o contro la cartella conosciuta tramite estratto sussiste solo se dall’iscrizione a ruolo derivi un concreto pregiudizio attuale e specifico, non essendo sufficiente un interesse meramente astratto all’accertamento negativo del debito.
  • Se manca il presupposto dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo, il ricorso introduttivo è inammissibile ab origine e la sentenza che abbia deciso nel merito deve essere cassata senza rinvio.
  • La disciplina sopravvenuta e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità confermano una interpretazione restrittiva dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, senza violare di per sé il diritto di difesa, ferma la necessità di eventuali interventi normativi di sistema.
  • Quando il motivo decisivo attiene alla mancanza originaria di interesse ad agire, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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