Cassazione Civile, Ordinanza n. 22589/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRES 2013 emessa a seguito di controllo automatizzato. La società contribuente aveva chiesto di emendare la dichiarazione dei redditi per fruire, in via integrativa, dell'agevolazione fiscale c.d. "Tremonti ambientale", non indicata nella dichiarazione originaria. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale aveva invece riformato la decisione, ritenendo che la dichiarazione originaria non fosse ritrattabile mediante dichiarazione integrativa, poiché l'omissione derivava da una dichiarazione di volontà e non da un errore conosciuto o conoscibile dall'Amministrazione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 e dell'art. 1429 c.c., sostenendo la generale ed illimitata emendabilità della dichiarazione dei redditi anche oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998, quando l'errore abbia comportato un maggior debito d'imposta non dovuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha ribadito che la dichiarazione dei redditi è, di regola, una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale o dispositivo; pertanto è emendabile anche in sede contenziosa quando contenga errori di fatto o di diritto che comportino un maggior onere fiscale non dovuto. Il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 rileva solo ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito emergente dalla rettifica, e non incide sulla possibilità di contestare in giudizio la pretesa tributaria. Nel caso concreto, la mancata indicazione del beneficio fiscale derivava dall'incertezza interpretativa sulla cumulabilità tra tariffa incentivante e Tremonti ambientale, incertezza poi risolta normativamente e anche dall'Amministrazione in senso favorevole al contribuente. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione di merito
disciplina la correzione delle dichiarazioni fiscali; il comma 8-bis fissa un termine per la dichiarazione integrativa, ma tale termine non limita la contestazione in giudizio della maggiore pretesa fiscale
art. 2, comma 8, d.P.R. n. 322 del 1998
consente l'integrazione delle dichiarazioni annuali per correggere errori e omissioni entro i termini di esercizio dell'attività accertatrice
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998
consente la dichiarazione integrativa a favore entro il termine della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo; il termine è circoscritto all'utilizzo in compensazione del credito
richiamato in relazione all'errore rilevante nella dichiarazione e alla sua emendabilità
usati come parametro per l'errore essenziale e obiettivamente riconoscibile quando la dichiarazione abbia carattere negoziale
art. 53 Cost.
la non emendabilità impedirebbe di sottoporre il contribuente a un prelievo fiscale indebito o più gravoso di quello dovuto
art. 97 Cost.
l'azione amministrativa deve essere oggettivamente corretta; la possibilità di correggere errori nella dichiarazione è coerente con tale principio
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
richiamato con riferimento alla compensazione del credito risultante dalla rettifica
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38
richiamato per l'istanza di rimborso oltre i termini della dichiarazione integrativa
D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 25, comma 10
richiamato come base della tariffa incentivante del conto energia
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 6, commi da 13 a 19
richiamato come base della c.d. Tremonti ambientale
D.M. 5 luglio 2012, art. 19
ha chiarito la cumulabilità dei benefici fiscali, rimuovendo l'incertezza interpretativa
richiamato per la costituzione dell'Agenzia al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza
risoluzione Agenzia delle entrate 20 luglio 2016, n. 58/E
ha espresso orientamento favorevole alla fruizione dell'agevolazione anche mediante dichiarazione integrativa
Massime di principio
- La dichiarazione dei redditi, in materia di imposte dirette, ha normalmente natura di mera dichiarazione di scienza e di giudizio, perciò è emendabile anche in giudizio quando contenga errori di fatto o di diritto che abbiano determinato un maggior debito d'imposta non dovuto.
- Il termine previsto per la dichiarazione integrativa a favore opera ai fini della compensazione del credito o, eventualmente, del rimborso, ma non preclude al contribuente di opporsi in sede contenziosa alla pretesa tributaria fondata sulla dichiarazione errata.
- Quando l'omissione del beneficio fiscale dipende da un obiettivo quadro normativo incerto e non da una libera opzione negoziale o da una scelta irretrattabile, il contribuente può correggere la dichiarazione e far valere l'agevolazione anche successivamente.
- L'interpretazione delle norme sulle dichiarazioni fiscali deve evitare effetti incompatibili con il principio di capacità contributiva e con l'esigenza di correttezza dell'azione amministrativa, impedendo prelievi superiori al dovuto.
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