Cassazione Civile, Ordinanza n. 21687/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce dalla richiesta dell'INPS di pagamento di contributi alla Gestione separata e delle relative sanzioni, per l'anno 2009, nei confronti di un avvocato non iscritto alla Cassa forense. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano escluso il dovuto, ritenendo che i redditi percepiti nel 2009, inferiori a 5.000 euro, fossero indice della natura occasionale dell'attività e che l'INPS non avesse provato la natura abituale dell'esercizio professionale. Con il ricorso per cassazione l'INPS denuncia violazione di legge, sostenendo che per un professionista iscritto ad albo, non iscritto alla Cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste quando l'attività sia esercitata in modo abituale, anche se non esclusivo; contesta inoltre che il limite reddituale di 5.000 euro sia stato valorizzato come criterio decisivo, assumendo che tale soglia rilevi solo per il lavoro occasionale e che, nel caso concreto, la non contestazione dell'abitualità avrebbe reso erronea la decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il giudice di merito si è attenuto ai principi consolidati: l'abitualità dell'attività professionale va accertata in concreto, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi emersi nel processo; il reddito inferiore a 5.000 euro può avere solo valore indiziario, non dirimente; la prova dell'abitualità grava sull'INPS, perché costituisce elemento costitutivo della pretesa contributiva. La sentenza d'appello non ha applicato un automatismo fondato sul solo dato reddituale, ma ha compiuto un accertamento di fatto, ritenuto non censurabile sotto il profilo della violazione di legge. Le doglianze del ricorrente miravano in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove e risultavano inoltre generiche. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell'INPS alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335
disciplina la Gestione separata e l'obbligo contributivo dei professionisti non coperti da altra forma previdenziale di categoria, nei limiti dell'accertato esercizio abituale dell'attività.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
richiamato dall'INPS a fondamento della pretesa contributiva, in relazione alla Gestione separata.
art. 21, comma 8, L. 31 dicembre 2012, n. 247
richiamato a sostegno dell'obbligo di iscrizione e contribuzione del professionista non iscritto alla cassa di categoria.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
la soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante per l'assoggettamento a contribuzione delle attività libero-professionali svolte in forma occasionale, non come criterio automatico per escludere l'abitualità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorrente ha dedotto violazione di legge, ma le censure miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte come il corretto vizio da dedurre per censurare l'accertamento di merito sulla natura abituale dell'attività, non essendo sufficiente prospettare una violazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1, primo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
richiamato quanto alla riserva di deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato implicitamente nel dispositivo sul raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo ma non coperto da contribuzione presso la cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste se l'attività è esercitata abitualmente; l'abitualità va accertata in concreto e non può essere desunta in modo automatico da un solo indice formale o economico.
- La soglia reddituale di 5.000 euro non costituisce una franchigia generale né un criterio esclusivo per escludere l'obbligo contributivo: il suo superamento è rilevante per l'attività occasionale, mentre il mancato superamento può valere solo come indizio, da valutare insieme agli altri elementi.
- L'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, incluso il requisito dell'abitualità dell'attività professionale, grava sull'ente previdenziale che agisce per il pagamento dei contributi.
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge una censura che, in realtà, miri soltanto a sollecitare una diversa valutazione delle prove e degli elementi indiziari compiuta dal giudice di merito.
- La contestazione del giudizio di fatto sulla natura abituale o occasionale dell'attività deve essere veicolata, se del caso, come vizio motivazionale nei limiti consentiti, non come mera violazione delle norme sulla contribuzione alla Gestione separata.
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