Cassazione Civile, Ordinanza n. 32395/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei contribuenti. Ha confermato la decisione della CTR, ritenendo inammissibili o infondati tutti i motivi dedotti. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi all'anno 2008 notificati a due contribuenti. La CTR aveva rigettato gli appelli contro la decisione di primo grado che aveva respinto i ricorsi avverso gli atti impositivi. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, le riprese fiscali derivavano da una cessione ritenuta fittizia di quote di una società rumena, operazione dalla quale l'Ufficio aveva desunto redditi imputabili ai contribuenti come corrispettivo di prestazioni rese in favore della società partecipata, non contabilizzate. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione di norme processuali e tributarie per avere la CTR rifiutato di considerare gli avvisi impugnati in correlazione con altro avviso emesso nei confronti della società coinvolta; 2) violazione della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, assumendo la nullità degli atti perché non preceduti da PVC e dal termine dilatorio; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e sulle presunzioni, sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere probatorio e utilizzato una presunzione di secondo grado; 4) solo per uno dei ricorrenti, violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe attribuito un reddito professionale/reddituale qualificandolo come reddito di partecipazione nella società. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per cumulo confuso di censure e per difetto di specificità, osservando anche che i ricorrenti avevano impropriamente sovrapposto la disciplina delle società di persone a quella delle società di capitali; il secondo motivo infondato, perché si trattava di accertamento 'a tavolino' e, per l'IVA, mancava comunque la prova di resistenza; il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, poiché la CTR aveva basato la decisione su un compiuto accertamento istruttorio dell'Ufficio e non aveva invertito l'onere della prova; il quarto motivo inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi, essendo la sentenza fondata sulla qualificazione dei redditi come compensi per prestazioni di servizi e non come redditi di partecipazione.
Norme richiamate
i motivi di ricorso devono essere specifici e coerenti con il vizio denunciato; la deduzione cumulativa e confusa di plurime censure può determinare inammissibilità.
il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, con puntuale critica delle rationes decidendi.
richiamato dai ricorrenti, ma non ritenuto fondante alcuna violazione accertata dalla Corte.
la censura è inammissibile se non coglie la ratio decidendi e non denuncia una vera omissione di pronuncia sul capo effettivamente deciso.
richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.
richiamato dai ricorrenti, ma non decisivo nel giudizio di legittimità.
art. 39, comma 2, lett. d-bis), d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti; la Corte rileva che non è spiegato in che modo la sentenza d'appello lo avrebbe violato.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973
richiamato dai ricorrenti; la censura è stata ritenuta generica e inidonea a fondare l'asserita violazione.
richiamato dai ricorrenti; non emerge una specifica violazione accertata dalla Corte.
art. 24 L. 4/1929
invocato per sostenere la nullità degli atti impositivi in difetto di PVC, ma la Corte esclude la violazione nel caso di accertamento a tavolino.
il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non operano nel caso di accertamento a tavolino relativo alle imposte dirette; per l'IVA occorre comunque allegare la concreta utilità del contraddittorio ('prova di resistenza').
la Corte esclude che vi sia stata inversione dell'onere della prova, perché l'Ufficio aveva fornito adeguato supporto istruttorio alle riprese fiscali.
richiamato in tema di presunzioni; la Corte esclude un uso illegittimo delle presunzioni da parte del giudice di merito.
richiamato in tema di presunzioni; non risulta violato nel caso concreto.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte esclude la pretesa illegittimità del ragionamento presuntivo della CTR.
invocato per vizio motivazionale assoluto; la Corte ritiene la sentenza adeguatamente motivata.
in presenza di 'doppia conforme' è precluso il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo di violazione di legge è inammissibile se si limita a elencare norme asseritamente violate senza spiegare, con argomentazioni puntuali, in che modo la sentenza impugnata si ponga in contrasto con esse o con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
- La censura in cassazione deve essere specifica e riferita alla concreta ratio decidendi; sono inammissibili motivi che cumulano profili eterogenei o che colpiscono pronunce o questioni diverse da quelle effettivamente decise.
- Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione quando la decisione di merito è sorretta da 'doppia conforme', salvo i limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Nel processo tributario, per gli accertamenti a tavolino relativi alle imposte non armonizzate non esiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifica previsione normativa; per i tributi armonizzati, l'invalidità dell'atto richiede anche la dimostrazione della concreta incidenza del contraddittorio omesso.
- Non si configura violazione dell'onere della prova quando l'Ufficio fonda la pretesa su un compiuto quadro istruttorio e il giudice di merito valorizza in modo coerente gli elementi raccolti; la doglianza sulla prova presuntiva è infondata se mira solo a contrapporre una diversa lettura del fatto.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non individua con precisione il capo della decisione trascurato e non dimostra che la sentenza abbia effettivamente mancato di pronunciarsi sulla questione dedotta.
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