Cassazione Penale, Sentenza n. 415/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile impugnava l'assoluzione pronunciata dal Giudice di Pace di Vercelli (sentenza 17/06/2020) deducendo: (1) errore nel dispositivo perché l'assoluzione era stata formulata "perché il fatto non sussiste" e non per "insufficienza di prove" (art. 530 co.2 c.p.p.), con richiesta di rettifica del dispositivo; (2) travisamento della prova e illogicità della motivazione per presunte contraddizioni nella ricostruzione dei fatti (dinamica del morso, posizione del cane, percorso dell'attrice) tra querela e deposizione in udienza; (3) omessa/insufficiente valutazione di atti documentali e certificazioni (in particolare certificato ASL del 23/7/2018 che identificava il cane tramite microchip) e mancata considerazione che gli accertamenti avrebbero indicato la proprietà dell'animale da parte dell'imputato. Chiedeva l'annullamento della sentenza e, in subordine, rinvio per eventuale rinnovazione dell'istruttoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la formula "perché il fatto non sussiste" è conforme all'art. 530, comma 2, c.p.p. e non rappresenta vizio formale qui deducibile. Quanto alle doglianze sulla valutazione della prova e presunti travisamenti, la Corte ha escluso la possibilità di rinnovare in Cassazione la valutazione del merito e ha ricordato il consolidato principio secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità una rivalutazione globale delle fonti probatorie salvo specifici travisamenti individuati con precisione. La sentenza di merito è stata ritenuta logica e congrua: sussisteva un ragionevole dubbio circa la riconducibilità del cane all'imputato. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, a una sanzione pecuniaria (euro tremila in favore della cassa delle ammende) e al rimborso delle spese a favore dell'imputato.
Norme richiamate
"...il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile..."
La Corte interpreta che la formula "perché il fatto non sussiste" rientra espressamente nelle fattispecie previste dall'art. 530 co.2 c.p.p.; non costituisce di per sé errore formale né impedisce che l'assoluzione sia motivata con insufficienza di prove sulla riconducibilità dell'evento all'imputato.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui i profili relativi alla violazione di art. 192 (valutazione della prova dichiarativa) sono inammissibili in Cassazione se la norma non è violata con sanzione di nullità o altro vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; in pratica non si può ottenere la revisione delle valutazioni probatorie del merito con un generico motivo di travisamento.
Richiamati dalla ricorrente per lamentare un errore nel dispositivo; la Corte li considera non violati: le regole procedurali richiamate non implicano automaticamente l'obbligo di modificare la formula assolutoria quando essa rientra nelle previsioni dell'art. 530 c.p.p.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c
La Corte ricorda che sono ammissibili in Cassazione solo motivi che denuncino violazioni sanzionate espressamente (nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza): deduzioni generiche sulla valutazione della prova non sono ammesse.
Richiamato per la statuizione sulle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato le conseguenze previste (condanna alle spese e sanzione se non ravvisata assenza di colpa nella causa di inammissibilità).
art. 91 c.p.c. (richiamato in via di principio)
Principio di causalità e soccombenza usato come base per ritenere dovuto il rimborso delle spese dell'imputato, atteso che la parte civile è rimasta soccombente nell'impugnazione.
Richiamato in relazione al valore degli atti pubblici in sede penale: la Corte evidenzia che un atto pubblico (come un certificato ASL) è valutabile liberamente nel contesto processuale insieme ad altri elementi, ma la sua esistenza non basta automaticamente a travolgere le ragioni di dubbio emerse in istruttoria.
Norme dell'imputazione penale (lesioni colpose e norme sulla custodia degli animali) citate nel capo d'imputazione originale; la Corte si è limitata a valutare la corretta qualificazione e la prova della riconducibilità del fatto all'imputato, senza intervenire sul merito dell'accertamento delle responsabilità di primo grado.
Richiamato in ordine ai limiti della motivazione e dell'esposizione dei motivi in Cassazione (sinteticità richiesta per la motivazione del ricorso).
Massime di principio
- La formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" rientra nelle ipotesi previste dall'art. 530 co.2 c.p.p. e non è automaticamente viziata se il giudice intende trasmettere insicurezza probatoria sulla riconducibilità del fatto all'imputato.
- In Cassazione non è possibile ottenere una revisione globale e gratuita della valutazione delle prove di merito: i motivi devono evidenziare specifici e precisati travisamenti o questioni giuridiche di legittimità, non semplici richieste di riconsiderazione delle singole valutazioni probatorie.
- Le doglianze basate sulla presunta inosservanza dell'art. 192 c.p.p. sono generalmente inammissibili salvo che la violazione sia sanzionata come causa di nullità o altro vizio rilevante ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- Un atto pubblico (es. certificato ASL di identificazione del cane) è valutabile nel complesso probatorio, ma la sua presenza non elimina automaticamente un "ragionevole dubbio" sopravvenuto da altre risultanze (es. deposizioni che indicano possibile presenza di altro cane).
- Chi propone ricorso in Cassazione rischia condanne alle spese e, se l'inammissibilità non è dovuta a colpa assente, sanzioni pecuniarie; inoltre la parte civile soccombente può essere condannata a rifondere le spese dell'imputato.
- Per allestire un ricorso cassazionista efficace in materia di valutazione probatoria occorre individuare con precisione il travisamento documentale o l'erronea applicazione di norme di diritto, non limitarsi a contestare la valutazione delle testimonianze o la scelta tra versioni diverse dei fatti.
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