Cassazione Penale, Sentenza n. 395/2022 del 11/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, ritenendo obbligatorio il raddoppio previsto dalla norma per il caso con aggravante del comma 2-bis. La Corte ha rideterminato direttamente la durata della sospensione in anni uno e mesi sei (18 mesi), applicando il raddoppio della precedente misura di nove mesi.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vicenza del 18/12/2019 per violazione di legge, contestando che il giudice non abbia raddoppiato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nonostante avesse riconosciuto l'aggravante specifica prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada (incidente stradale causato in stato di ebbrezza). Ha chiesto l'annullamento della sentenza nella parte relativa alla durata della sospensione.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
commi 2, lett. b), 2-bis e 2-sexies
La Corte ha interpretato che l'aggravante del comma 2-bis (incidente stradale causato in stato di ebbrezza) comporta il raddoppio della sanzione, estendendosi anche alle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente). Tale raddoppio è obbligatorio e non discrezionale.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 51743)
11/10/2017, Rv. 271250 - 01
Richiamata per confermare il principio che il raddoppio previsto dalla norma si applica anche alle sanzioni amministrative accessorie e che la mancata applicazione costituisce violazione di legge.
Massime di principio
- Se il conducente, in stato di ebbrezza, provoca un incidente e ricorre l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, il raddoppio della sanzione previsto dalla norma si applica obbligatoriamente anche alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
- Il raddoppio della durata della sospensione, essendo un effetto previsto dalla legge e non suscettibile di valutazione discrezionale di merito, può essere applicato direttamente dalla Corte di Cassazione senza necessità di rinvio al giudice di merito.
- La mancata applicazione del raddoppio da parte del giudice di merito è motivo valido di annullamento parziale della sentenza su istanza del pubblico ministero o della parte interessata.
- Nel calcolo della nuova durata va raddoppiata la misura originariamente determinata (es. 9 mesi raddoppiati = 18 mesi = 1 anno e 6 mesi).
- Il principio si estende alle sanzioni amministrative accessorie richiamate dalla norma e non è limitato alle sole sanzioni penali principali; pertanto il giudice di merito deve sempre verificare e applicare il raddoppio quando ricorrono le fattispecie aggravanti previste dall'art. 186.
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