Cassazione Penale, Sentenza n. 390/2022 del 11/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per furto di energia elettrica (artt. 624-625 c.p.). Il ricorrente sosteneva che la responsabilità era stata attribuita solo in ragione della sua qualità di amministratore pro-tempore della società (centro turistico Green Park), mentre la gestione materiale dell'impianto era affidata da anni a Aniello Amoroso, presente all'accesso ispettivo e indicatosi come rappresentante legale. Contestava inoltre la rilevanza probatoria della denuncia di Enel Distribuzione e la dimostrazione del dolo, sostenendo che mancassero elementi idonei a provare la consapevolezza e la volontà di sottrarre energia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello coerente e logica: il ricorrente risultava unico amministratore della società utilizzatrice dell'energia illecitamente sottratta e la sua assenza al momento dell'accertamento non esclude la responsabilità. Ha dato rilievo alla deposizione del verificatore Enel (Bartalesi), che con strumentazione tecnica aveva accertato una mancata registrazione pari al 70% dei consumi reali. La denuncia di Enel e il verbale di verifica, acquisiti regolarmente, hanno supportato la quantificazione e l'arco temporale della sottrazione. È stata confermata la sussistenza del dolo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale
I reati di furto e le relative aggravanti sono stati applicati alla fattispecie di sottrazione di energia elettrica; la Corte ha ritenuto provata l'esistenza dell'elemento materiale e del dolo richiesti dalle norme.
Codice di procedura penale
art. 606, comma 1, lett. e
Richiamato per delimitare il sindacato della Corte di Cassazione: il controllo è limitato alla congruità logico-giuridica della motivazione e non consente una riconsiderazione del merito probatorio o una diversa valutazione delle prove.
Giurisprudenza di legittimità
sentenze di Cassazione citate nella motivazione (es. Sez. 3, n. 37006/2006 e altre)
Usata per ribadire il principio secondo cui la Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non può sostituirsi al giudice del merito nella valutazione concreta degli elementi probatori.
Massime di principio
- La qualità formale di amministratore societario può essere elemento idoneo a fondare la responsabilità penale a condizione che il giudice di merito motivi in modo congruo il nesso tra ruolo e condotta illecita; l'assenza fisica al momento dell'accertamento non esclude automaticamente la responsabilità.
- La Cassazione non ritrattiene la valutazione delle prove di merito se la motivazione del giudice d'appello risulta logica, coerente e priva di contraddizioni manifeste; il ricorso in cassazione è prospettabile solo per vizio di motivazione o violazione di legge.
- Denunce e rapporti di società di distribuzione (es. Enel) possono integrare prova quando siano corroborati da verifiche tecniche e deposizioni dell'operatore che ha effettuato il controllo; la mera denuncia senza accertamento tecnico è più debole, ma acquisita unitamente a verbali tecnici assume valore probatorio.
- Accertamenti tecnici strumentali (es. riscontro di mancata registrazione dei consumi per una percentuale significativa) costituiscono prova importante della sottrazione di energia e possono supportare la dimostrazione del dolo quando indicano una chiara modalità fraudolenta di alterazione della rilevazione.
- Per sostenere l'assenza di dolo in casi di sottrazione di risorse societarie o di servizi, è necessario produrre elementi concreti che dimostrino l'assenza di consapevolezza o volontarietà nella condotta; mere affermazioni circa la gestione materiale da parte di terzi, senza prova che escluda il controllo o il consenso dell'amministratore, possono non essere sufficienti.
- In situazioni analoghe, difese efficaci dovrebbero puntare su: a) smentire la titolarità o il controllo effettivo dell'impianto da parte dell'imputato mediante documentazione e testimonianze controfattuali; b) mettere in discussione la validità o l'affidabilità delle verifiche tecniche; c) dimostrare l'assenza di dolo o l'inesistenza della quantificazione contestata.
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