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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 396/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore del ricorrente ha impugnato la rideterminazione della pena disposta in sede di rinvio, lamentando che il reato residuo di evasione delle imposte sui redditi (fatto del 30/12/2009) fosse già estinto per prescrizione intervenuta dopo l'annullamento parziale della Cassazione; chiedeva quindi che fosse dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il giudicato progressivo sulla responsabilità si era già formato: la Cassazione aveva annullato solo per rideterminazione della pena, rendendo definitivo l'accertamento della responsabilità; pertanto non poteva essere dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 - 01 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792 - 01

    L'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato (formazione del giudicato progressivo), impedendo che, in sede di rinvio, si dichiari l'estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Corte cost. sent. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla disciplina delle conseguenze economiche per l'inammissibilità del ricorso; il riferimento è alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini dell'esenzione dalle sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • Se la Cassazione annulla un provvedimento solo ai fini della rideterminazione della pena, l'accertamento della responsabilità penale diventa definitivo (giudicato progressivo) e non può essere messa in discussione nel giudizio di rinvio
  • La prescrizione sopravvenuta successiva a un annullamento parziale per la sola determinazione della pena non può essere invocata per ottenere la declaratoria di estinzione del reato nel giudizio di rinvio
  • In ricorso per Cassazione è essenziale verificare la portata dell'annullamento precedente (se riguarda solo la pena o anche la responsabilità): da questo dipende la possibilità di sollevare questioni di prescrizione in sede di rinvio
  • Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso comportano, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e possono accompagnarsi a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
  • Quando si intende proporre impugnazione basata sulla prescrizione, accertare preliminarmente se sia già intervenuto un giudicato sulla responsabilità; in presenza di giudicato progressivo la strategia difensiva deve orientarsi su altri mezzi di impugnazione

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