Cassazione Civile, Ordinanza n. 29320/2025 del 05/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo a imposta complementare di registro, ipotecaria e catastale su un atto di compravendita immobiliare. L’Ufficio aveva richiesto le imposte parametrandole al maggior valore del terreno già determinato in una precedente sentenza di rettifica, poi confermata nei gradi di merito e passata in giudicato nei confronti dei ricorrenti. Durante il giudizio di cassazione uno dei ricorrenti ha chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018; l’Agenzia ha negato la definizione ritenendo che l’atto non fosse un atto impositivo definibile, ma un mero atto liquidatorio. I ricorrenti hanno impugnato il diniego e, nel ricorso per cassazione, hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione illogica/contraddittoria, per un passaggio del dispositivo che avrebbe impropriamente parlato di rigetto dell’impugnazione; 2) omesso esame di un punto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere esaminato l’asserita insussistenza del presupposto impositivo, essendo stato annullato l’originario avviso di rettifica in altro giudizio; 3) violazione dell’art. 1306 c.c., per avere negato ai coobbligati solidali la possibilità di avvalersi del giudicato favorevole formatosi nei confronti di altro coobbligato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e ha rigettato integralmente sia l’impugnazione contro il diniego di definizione agevolata sia il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR. In particolare ha affermato che l’avviso di liquidazione in esame era un atto meramente liquidatorio, privo di autonoma valenza impositiva, perché si limitava a richiedere imposte già determinate in base a precedente rettifica definitivamente consolidata nei confronti dei ricorrenti; pertanto la lite non era definibile ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. Quanto agli ulteriori motivi, ha qualificato come mero lapsus calami l’erronea formula usata dalla CTR nel dispositivo e ha escluso la violazione dell’art. 1306 c.c., osservando che l’estensione del giudicato favorevole al condebitore estraneo opera solo se questi non abbia formato un proprio giudicato diretto sfavorevole; quando invece vi siano giudicati autonomi e consolidati nei confronti dei diversi debitori, ciascuno resta vincolato al giudicato che lo riguarda.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
comma 1; comma 6; comma 8
la definizione agevolata riguarda le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi; la definizione si perfeziona con domanda e pagamento entro il termine previsto. Un avviso di liquidazione è definibile solo se esprime una sostanziale pretesa impositiva, non quando si limiti a liquidare imposte già determinate in base a un precedente accertamento definitivamente consolidato.
conversione del D.L. n. 119/2018
richiamata come legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
il condebitore solidale estraneo al giudizio può opporre il giudicato favorevole formatosi in favore di altro coobbligato; tuttavia tale facoltà viene meno quando il condebitore abbia un proprio giudicato sfavorevole definitivo sul medesimo rapporto.
richiamato per evidenziare che l’efficacia del giudicato non può essere estesa oltre i limiti soggettivi della decisione.
il giudicato definitivo consolida il rapporto tra contribuente e fisco con efficacia autonoma rispetto alla causa originaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione non è nulla se l’errore testuale del dispositivo è riconoscibile come mero lapsus calami e non incide sulla ratio decidendi.
art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
richiamato quale parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la questione risulta comunque esaminata, anche implicitamente, dal complesso della motivazione.
usato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di definizione agevolata delle liti tributarie, l’avviso di liquidazione è definibile solo quando abbia sostanziale contenuto impositivo; se l’atto si limita a liquidare imposte dovute in base a un precedente accertamento ormai definitivo, la controversia non rientra nella definizione.
- L’estensione del giudicato favorevole ex art. 1306 c.c. al condebitore solidale opera soltanto per il soggetto rimasto estraneo al giudizio e non quando quel soggetto abbia già un proprio giudicato definitivo, ancorché sfavorevole, sul medesimo rapporto.
- Un errore materiale o un lapsus calami nel dispositivo non determina nullità della sentenza se dal complesso motivazionale risulta con chiarezza la volontà decisoria del giudice.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la questione prospettata dalle parti è stata comunque affrontata, anche in modo implicito, dalla motivazione complessiva della decisione.
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