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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06650/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha presentato istanza di rimborso dell’IVA per l’anno 2019, sostenendo che nella base imponibile dell’imposta applicata sulle forniture di energia elettrica erano stati illegittimamente inclusi gli oneri generali del sistema elettrico (OGSE). Ha quindi impugnato il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione. In primo grado il ricorso è stato respinto anche per carenza di legittimazione; in appello la Corte tributaria ha però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario. In cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione del riparto di giurisdizione tra giudice tributario e ordinario e, dall’altro, la motivazione solo apparente e contraddittoria della sentenza d’appello. L’Agenzia, nel controricorso con ricorso incidentale, ha sostenuto preliminarmente che la società non era legittimata né a presentare l’istanza amministrativa né a proporre il ricorso, poiché non era il soggetto passivo del rapporto tributario; nel merito ha anche contestato l’assunto secondo cui gli OGSE sarebbero estranei alla base imponibile IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo fondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società a chiedere direttamente all’erario il rimborso dell’IVA di rivalsa asseritamente indebitamente assolta. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale e assorbito anche il ricorso principale. Ha cassato senza rinvio la sentenza d’appello e ha dichiarato inammissibile l’originario ricorso introduttivo, con compensazione delle spese dei gradi di merito e condanna della società alle spese del giudizio di legittimità; ha inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c.

    È la norma processuale invocata per censurare la violazione del riparto di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • artt. 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati dal ricorrente principale per sostenere la giurisdizione del giudice tributario nelle controversie sul diniego di rimborso IVA.

  • art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato per censurare l’apparente e contraddittoria motivazione della sentenza di appello.

  • art. 17, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall’Agenzia nel motivo incidentale sulla legittimazione e sul rapporto IVA.

  • art. 18, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall’Agenzia nel motivo incidentale sulla legittimazione e sul rapporto IVA.

  • art. 30 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall’Agenzia nel motivo incidentale per negare il diritto della società a ottenere il rimborso direttamente dall’erario.

  • art. 2033 c.c.

    È richiamato come norma sulla ripetizione dell’indebito, ma la Corte esclude il rimborso diretto al cessionario verso il fisco nei casi esaminati.

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dall’Agenzia a sostegno del difetto di legittimazione attiva.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Agenzia a sostegno delle regole processuali del contenzioso tributario.

  • art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dall’Agenzia in relazione all’impugnabilità del diniego di rimborso.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per sostenere che gli OGSE rientrano nella base imponibile IVA.

  • art. 78, comma 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    Richiamato per affermare l’inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA.

  • art. 73 direttiva 2006/112/CE

    Invocato dalla società per sostenere l’esclusione degli OGSE dalla base imponibile IVA.

  • art. 78 direttiva 2006/112/CE

    Invocato dalla società e dall’Agenzia nel dibattito sulla base imponibile IVA.

  • art. 79 direttiva 2006/112/CE

    Invocato dalla società per sostenere l’esclusione degli OGSE dalla base imponibile IVA.

  • art. 382, comma 3, ultimo periodo, c.p.c.

    È la base della cassazione senza rinvio con dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • Il cessionario/utente che abbia sopportato l’IVA in rivalsa non è, di regola, legittimato a chiedere direttamente all’erario il rimborso dell’imposta asseritamente indebitamente assolta; la titolarità del rapporto tributario resta in capo al soggetto passivo che ha effettuato il versamento.
  • La legittimazione del cessionario a rivolgersi direttamente al fisco può essere riconosciuta solo in presenza di un’effettiva impossibilità o eccessiva difficoltà di recupero nei confronti del cedente/prestatore, circostanza che deve risultare concreta e non meramente affermata.
  • Quando la pretesa riguarda un rimborso IVA fondato sull’assunto che determinate componenti siano state indebitamente incluse nella base imponibile, va prima verificata la legittimazione sostanziale del richiedente; in difetto, il ricorso introduttivo è inammissibile e ogni ulteriore questione di merito resta assorbita.
  • I rapporti IVA tra amministrazione finanziaria, cedente/prestatore e cessionario/utente sono distinti e, pur collegati, non si confondono: pagamento dell’imposta, rivalsa e detrazione costituiscono piani autonomi.
  • Se il giudice d’appello omette di decidere correttamente sulla legittimazione sostanziale e processuale del richiedente al rimborso, la cassazione può dichiarare l’inammissibilità del ricorso originario senza rinvio, quando la causa sia definibile sulla base di un vizio pregiudiziale assorbente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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