Cassazione Civile, Ordinanza n. 18233/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente aveva preso visione spontaneamente di un estratto di ruolo concernente somme dovute a Roma Capitale e aveva promosso opposizione esattoriale dinanzi al Giudice di pace, che l'aveva dichiarata inammissibile. In appello, il Tribunale di Roma aveva dichiarato a sua volta l'inammissibilità dell'impugnazione per tardività, ritenendo che fosse stato proposto atto di citazione anziché il rito del lavoro previsto per le opposizioni in materia di sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 7. In cassazione, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente ha censurato la sentenza richiamando gli artt. 327, 426, 615 e 617 c.p.c. e l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo in sostanza la correttezza dell'impugnazione proposta e la rilevanza dell'interesse ad agire, anche in relazione a una dedotta prescrizione sopravvenuta del credito. La Corte ha ritenuto inammissibile la prima parte della doglianza perché l'eventuale errore sulla data di deposito del ricorso avrebbe dovuto essere fatto valere con revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c.; ha ritenuto inammissibile la parte residua perché, alla luce di Cass. Sez. U. n. 26283/2022, l'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come novellato, si applica ai processi pendenti ma richiede comunque che l'opponente alleghi e dimostri un concreto interesse ad agire, che nel caso non era stato dedotto. La Corte ha inoltre osservato che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo sussiste solo per la mancata o invalida notificazione della cartella e non per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione del credito, in assenza di iniziative esecutive dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non scrutinabile la censura relativa alla data di deposito del ricorso per cassazione, perché la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata con revocazione per errore di fatto. Quanto al resto, ha applicato il principio delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 sul ruolo e l'estratto di ruolo: la tutela immediata è ammessa nei processi pendenti, ma solo se l'opponente dimostra un interesse attuale all'azione; nel caso concreto tale interesse non era stato allegato e non poteva desumersi dalla sola eccezione di prescrizione maturata dopo la cartella. Non sono state liquidate spese perché i resistenti erano rimasti intimati. È stato infine dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stata invocata come norma di deduzione del vizio di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per le ragioni indicate dalla Corte
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali in tema di opposizione all'esecuzione
richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme processuali in tema di opposizione agli atti esecutivi
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina del rito applicabile alle opposizioni in materia esattoriale
indicato dalla Corte come rimedio corretto per far valere un errore di fatto sulla data di deposito del ricorso
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
norma che specifica l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata e che si applica ai processi pendenti
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. in l. n. 215 del 2021
disposizione che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis, applicabile ai processi pendenti
richiamato per ammettere la produzione documentale in cassazione sull'interesse ad agire
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di soccombenza processuale
Massime di principio
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, la tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata può operare nei processi pendenti anche dopo la novella normativa, ma resta necessario che l'opponente alleghi e dimostri un concreto interesse ad agire.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo quando la doglianza investa la mancata o invalida notificazione della cartella e il credito in essa riportato; non è invece utilizzabile per far valere fatti estintivi sopravvenuti, come la prescrizione maturata dopo la cartella, in assenza di una situazione di obiettiva incertezza o di iniziative esecutive dell'amministrazione.
- L'eventuale errore di fatto percettivo sulla data di deposito di un atto processuale non va fatto valere con il ricorso per cassazione, ma con il rimedio della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione, può essere allegato anche mediante produzione documentale fino ai limiti consentiti dal codice, ma la sua esistenza deve comunque risultare concreta e attuale.
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