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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10798/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo relative al triennio 2014/2017, in particolare per le classi di concorso EEEE e AAAA, richiesto da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Il tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, operata dalla legge finanziaria n. 296/2006, avesse definitivamente chiuso l'accesso, salvo le categorie espressamente ammesse dal legislatore. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti deducono: 1) violazione dell'art. 1, comma 605, L. n. 296/2006, dell'art. 3 Cost. e dei criteri ermeneutici legali, sostenendo che il divieto riguarderebbe solo i "nuovi abilitati" e non chi fosse già abilitato alla data di entrata in vigore della norma; 2) violazione di varie norme di legge e costituzionali, sostenendo che il diploma magistrale, quale titolo abilitante, consentisse l'inserimento e che l'illegittimità degli atti ministeriali e le pronunce amministrative di annullamento avessero rimosso l'incertezza, rendendo dovuto l'inserimento all'aggiornamento successivo; 3) questione di legittimità costituzionale della disciplina, nella lettura della Corte territoriale, per asserita violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito ma con diversa motivazione ex art. 384, comma 2, c.p.c. Ha affermato la continuità con l'orientamento già espresso dalla propria giurisprudenza e dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: il solo diploma magistrale, pur conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e pur avendo valore abilitante, non è sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento istituite dalla L. n. 296/2006. La clausola di salvezza della legge finanziaria non è stata interpretata come apertura a nuovi ingressi fondati sul solo diploma, ma come tutela delle posizioni di chi, nel sistema previgente, avrebbe avuto titolo all'iscrizione. È stata inoltre esclusa efficacia erga omnes delle pronunce di annullamento del d.m. n. 235/2014 idonea a fondare un diritto soggettivo all'inserimento davanti al giudice ordinario. Conseguentemente è stata ritenuta irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata nel terzo motivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità e complessità della questione; è stato altresì dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma richiamata per incardinare i motivi di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 605, L. n. 296/2006

    La clausola di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento chiude definitivamente l'accesso, salvo le categorie espressamente salvate; non consente l'inserimento di chi non avesse già titolo secondo il sistema previgente.

  • art. 1, comma 607, L. n. 296/2006

    Richiamato insieme al comma 605 nella censura dei ricorrenti; non altera l'assetto interpretativo accolto dalla Corte.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998

    Riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, ma ciò non equivale a sufficienza per l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta assorbita e comunque infondata nella premessa interpretativa dei ricorrenti.

  • artt. 11 e 12 disp. prel. c.c.

    Richiamati dai ricorrenti come criteri di interpretazione della legge.

  • artt. 1366, 1374, 1375 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti a sostegno della propria lettura della disciplina; non accolti.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza dell'esercizio del diritto asseritamente fatto valere.

  • d.P.R. 25 marzo 2014

    Richiamato dai ricorrenti come atto che avrebbe rimosso l'incertezza; la Corte esclude che ciò basti a fondare il diritto all'inserimento.

  • art. 1, comma 7, d.P.R. 18 ottobre 2006

    Richiamato dai ricorrenti; non modifica la soluzione adottata.

  • art. 9, comma 20, d.l. n. 70/2011

    Richiamato dai ricorrenti; non decisivo ai fini dell'ammissibilità del diritto all'iscrizione.

  • art. 15, comma 7, d.P.R. n. 328/1998

    Richiamato dai ricorrenti; non determinante secondo la Corte.

  • art. 4 d.l. n. 87/2018

    La successiva valorizzazione normativa del diploma magistrale ai fini della partecipazione a un concorso riservato non incide sull'interpretazione della L. n. 296/2006 quanto alle graduatorie ad esaurimento.

  • art. 14 d.P.R. n. 123/2000

    Richiamato per escludere la natura regolamentare del d.m. n. 235/2014.

  • art. 17, comma 4, L. n. 400/1988

    Richiamato per escludere che il d.m. n. 235/2014 avesse natura regolamentare.

  • art. 2909 c.c.

    La regola generale dell'efficacia del giudicato resta ferma; l'eventuale estensione dell'annullamento dell'atto amministrativo riguarda solo l'effetto caducatorio, non gli obblighi conformativi utili a fondare il diritto sostanziale all'inserimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per affermare che la Corte di cassazione può decidere la questione in base a una diversa qualificazione giuridica dei fatti, entro il limite del divieto di ultrapetizione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente la conferma della decisione impugnata con diversa motivazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228/2012

    Richiamata quale fonte modificativa dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La clausola normativa che trasformi graduatorie o elenchi ad accesso progressivo in graduatorie ad esaurimento va interpretata in senso restrittivo: essa non apre l'accesso a nuovi soggetti se il legislatore non lo prevede espressamente, ma tutela solo le posizioni già contemplate dal sistema previgente.
  • Il possesso di un titolo abilitante non è di per sé sufficiente, quando la disciplina speciale richieda anche una specifica inclusione o un precedente titolo di accesso alle graduatorie interessate.
  • L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non consente automaticamente di ottenere, davanti al giudice ordinario, un diritto soggettivo all'iscrizione se tale diritto non trova base nella norma di legge applicabile.
  • In sede di legittimità la Corte può confermare la decisione di merito anche con motivazione diversa da quella del giudice di appello, purché resti fermo il divieto di ultrapetizione.
  • La non contestazione opera sul piano dei fatti storici e non impedisce alla Corte di cassazione di dare la corretta qualificazione giuridica alla fattispecie.
  • Quando la soluzione del primo motivo esclude in radice l'esistenza del diritto azionato, restano assorbite le censure ulteriori, comprese quelle di legittimità costituzionale fondate sulla premessa del diritto stesso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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