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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10746/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

A seguito di un accertamento ispettivo eseguito dai Carabinieri, era stato contestato l’impiego irregolare di una collaboratrice domestica e l’Ispettorato aveva emesso tre ordinanze-ingiunzione: una per l’impiego irregolare per 577 giornate di lavoro, una per la mancata consegna alla lavoratrice della dichiarazione contenente i dati della registrazione nel libro matricola, e una per la mancata comunicazione dell’assunzione al Centro per l’Impiego entro cinque giorni. Le opposizioni della destinataria erano state accolte in primo grado per ritenuta insufficienza della prova del rapporto di lavoro domestico; in appello, la Corte territoriale aveva riformato parzialmente la decisione, confermando solo in parte il primo giudice. L’Ispettorato ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, come modificato dall’art. 36-bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223/2006 conv. in l. n. 248/2006, e dell’art. 12 preleggi, sostenendo che la c.d. maxi-sanzione per lavoro nero fosse applicabile anche ai datori di lavoro non imprenditori e, comunque, alla luce del riferimento all’"altra documentazione obbligatoria". La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: la modifica normativa del 2006 non si applica a violazioni consumate prima dell’11 agosto 2006, perché l’illecito omissivo ha natura istantanea con effetti permanenti e si consuma allo spirare del termine per la comunicazione dell’assunzione; poiché la condotta era risalente al 2004, la P.A. non poteva invocare la disciplina sopravvenuta. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Ha però corretto ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. la motivazione della sentenza d’appello, chiarendo che la ragione decisiva del mancato accoglimento della pretesa sanzionatoria non era l’interpretazione estensiva della disciplina invocata, bensì l’inapplicabilità ratione temporis della modifica introdotta nel 2006 a una violazione verificatasi nel 2004. In conseguenza del rigetto, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato per la natura pubblica del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 12 del 2002 conv. in l. n. 73 del 2002

    La disposizione, nella sua formulazione originaria, disciplina la sanzione amministrativa pecuniaria per l’omessa registrazione dei lavoratori nelle scritture contabili; la sua applicazione va valutata in relazione al momento consumativo dell’illecito.

  • art. 36 bis, comma 7, lett. a), d.l. n. 223 del 2006 conv. in l. n. 248 del 2006

    La modifica normativa non si applica alle violazioni commesse prima dell’11 agosto 2006; non può quindi essere invocata per sanzionare condotte già consumate in precedenza.

  • art. 12 preleggi

    Invocato dal ricorrente per sostenere un’interpretazione letterale/estensiva della disciplina sanzionatoria, ma la Corte ha escluso che potesse superare il limite temporale di applicazione della norma sopravvenuta.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione di correggere la motivazione della decisione impugnata, pur mantenendone fermo il dispositivo quando il risultato sia comunque conforme a diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha escluso l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, osservando che la ricorrente è una P.A. non tenuta al relativo versamento.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, la disciplina applicabile è quella vigente al momento di consumazione dell’illecito; una modifica successiva non può operare retroattivamente se non espressamente previsto.
  • L’omessa comunicazione dell’assunzione agli uffici competenti integra un illecito omissivo istantaneo ad effetti permanenti: il momento rilevante ai fini della normativa applicabile coincide con lo spirare del termine previsto per l’adempimento.
  • La Corte di cassazione può rigettare il ricorso correggendo la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
  • L’interpretazione estensiva della norma sanzionatoria non può elidere il limite temporale di efficacia della disposizione sopravvenuta, che resta decisivo per stabilire la legittimità della pretesa amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoLicenziamentoImpugnazioni
RamiTributiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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