Cassazione Civile, Ordinanza n. 10774/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una datrice di lavoro, di un verbale di accertamento emesso dall’INPS e del verbale di primo accesso. In appello la parte aveva chiesto l’annullamento degli atti amministrativi e anche lo sblocco degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli impiegati presso l’azienda. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione ritenendo che il verbale di accertamento non fosse autonomamente impugnabile, perché atto prodromico al successivo provvedimento sanzionatorio, e che non contenesse una statuizione di recupero del debito contributivo. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 22 L. n. 689/1981, sostenendo che il verbale irrogasse sanzioni amministrative e disponesse il pagamento di contributi previdenziali. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non riproduceva specificamente il contenuto del verbale, e comunque non censurava adeguatamente la ricostruzione della Corte territoriale circa le conclusioni effettivamente rassegnate in appello, orientate soltanto all’annullamento degli atti e non a un’azione di accertamento negativo del debito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non fosse autosufficiente perché non trascriveva il contenuto del verbale impugnato e, inoltre, non attaccava in modo specifico la ratio della decisione d’appello, fondata sia sulla non autonoma impugnabilità del verbale ispettivo sia sulla natura delle domande svolte in appello, limitate all’annullamento degli atti amministrativi e non all’accertamento negativo del rapporto contributivo. Nessuna pronuncia sulle spese è stata emessa, poiché l’INPS è rimasto intimato.
Norme richiamate
è richiamato come norma invocata per sostenere l’impugnabilità del verbale e la presenza di sanzioni amministrative; la Corte non ne accoglie l’applicazione nel caso concreto per difetto di autosufficienza del motivo
non è espressamente citato nel testo, ma il tema dell’autosufficienza del ricorso richiama l’esigenza di allegare e specificare i fatti e gli atti posti a fondamento della censura; tuttavia dal testo non emerge una sua menzione testuale, quindi non viene riportato
Massime di principio
- Il verbale ispettivo o di accertamento, quando sia solo atto prodromico a un successivo provvedimento sanzionatorio e non contenga una autonoma statuizione sul recupero del credito contributivo, non è direttamente impugnabile come atto conclusivo.
- Chi ricorre per cassazione contro la sentenza che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione deve rispettare il principio di autosufficienza, riportando in modo specifico il contenuto dell’atto amministrativo censurato e consentendo alla Corte il diretto controllo della doglianza.
- Se in appello le conclusioni sono state limitate all’annullamento degli atti amministrativi, non è sufficiente in cassazione sostenere in astratto l’esistenza di un debito contributivo: occorre censurare anche la reale petizione formulata nel giudizio di merito, soprattutto quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di un’azione di accertamento negativo del rapporto contributivo.
- La contestazione dell’impugnabilità di un verbale ispettivo richiede di distinguere tra atti meramente preparatori e provvedimenti lesivi immediatamente impugnabili, poiché la tutela giurisdizionale si radica, di regola, sul successivo atto sanzionatorio o impositivo.
Come è indicizzato
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