Cassazione Civile, Ordinanza n. 10776/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS nei confronti della società committente di un appalto di servizi per il pagamento di somme dovute a titolo di omissioni contributive e somme aggiuntive relative al periodo 17 giugno 2008 - 31 marzo 2009. La società aveva affidato a un consorzio l'attività di carico, scarico e movimentazione merci; il consorzio aveva poi assegnato l'attività a una cooperativa risultata inadempiente agli obblighi contributivi. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, limitando la condanna alle omissioni contributive ed escludendo le somme aggiuntive. In appello la società ha invocato la decadenza biennale prevista dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003; l'INPS ha proposto appello incidentale sulle sanzioni civili. La Corte d'appello ha ritenuto applicabile anche all'INPS la decadenza biennale e ha dichiarato nulla dovuto per intervenuta decadenza. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto: (1) violazione/falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003, sostenendo che la decadenza biennale si applichi solo alle domande dei lavoratori verso il committente e non anche alle azioni degli enti previdenziali, per i quali opererebbe solo la prescrizione; (2) violazione della medesima norma e di altre disposizioni, sostenendo che, nella formulazione applicabile ratione temporis, la solidarietà del committente coprisse anche le sanzioni civili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che il termine di decadenza biennale di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 non si applica all'azione proposta dagli enti previdenziali contro il committente, ma solo alle pretese dei lavoratori per retribuzioni e contributi. Ha ritenuto che l'azione dell'INPS soggiaccia soltanto alla prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per l'esame della pretesa sulle sanzioni e per le spese.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto
La decadenza biennale opera per le pretese dei lavoratori relative a trattamenti retributivi e contributi dovuti nell'ambito dell'appalto, ma non si estende all'azione dell'ente previdenziale, che resta soggetta alla sola prescrizione.
art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
La solidarietà del committente, nel regime applicabile ratione temporis, è collegata all'appalto e alla tutela dei lavoratori, ma non comporta automaticamente l'assoggettamento dell'ente previdenziale al termine decadenziale.
art. 21 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. in L. 4 aprile 2012, n. 35
Richiamato dal ricorrente come norma modificativa del regime, ma il motivo relativo alle sanzioni è rimasto assorbito.
Invocato dal ricorrente per l'interpretazione temporale della disciplina, ma non decisivo ai fini della decisione sul primo motivo.
Richiamato dal ricorrente per evidenziare l'irragionevolezza di una disciplina che escludesse il credito contributivo oltre il biennio nonostante la tutela del lavoratore verso il committente.
art. 4 L. 23 ottobre 1960, n. 1369
Richiamato come antecedente normativo; la Corte ha osservato che il precedente non consente di estendere impropriamente la decadenza all'ente previdenziale.
artt. 3 e 4 L. 23 ottobre 1960, n. 1369
La Corte li richiama per evidenziare la continuità della tutela ma anche la necessità di distinguere la disciplina previgente da quella del d.lgs. 276/2003.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato per la disciplina transitoria dell'applicabilità del rito camerale precedente.
Massime di principio
- Nel regime della responsabilità solidale del committente negli appalti, il termine di decadenza biennale previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003 si riferisce alle pretese dei lavoratori per retribuzioni e contributi, non all'azione autonoma dell'ente previdenziale.
- L'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi nei confronti del committente è soggetta al solo termine di prescrizione, salvo espressa previsione contraria, non essendo la decadenza estensibile in via analogica o estensiva.
- Le decadenze sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi tassativamente previsti dalla legge; l'autonomia del rapporto previdenziale e la natura indisponibile dell'obbligazione contributiva impediscono di far discendere automaticamente la decadenza dall'azione del lavoratore.
- L'interpretazione della disciplina sulla responsabilità solidale del committente deve essere letta in chiave sistematica e teleologica, in funzione della tutela assicurativa del lavoratore, evitando letture che la indeboliscano o che recidano il collegamento tra retribuzione effettivamente corrisposta e contribuzione dovuta.
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