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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10743/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un ente previdenziale ha impugnato la sentenza d'appello che, in parziale riforma del primo grado, aveva respinto il suo appello diretto a differire di dodici mesi la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta a un assicurato con decorrenza dal 1.6.2014. Il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, sostenendo che la disciplina delle cosiddette "finestre mobili" dovesse applicarsi anche alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in quanto norma di portata generale e non esclusa espressamente dalle ipotesi derogatorie. Il resistente non ha proposto controricorso, ma soltanto memoria, non considerabile ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso dell'ente previdenziale, ha affermato la continuità con un orientamento già consolidato secondo cui il regime delle finestre di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, e ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Trieste per i conseguenti accertamenti sulla domanda introduttiva di primo grado.

Norme richiamate

  • art. 12 d.l. n. 78/2010

    La disciplina dello slittamento di dodici mesi della decorrenza della pensione di vecchiaia si applica in termini generali anche alla pensione di vecchiaia anticipata, non essendo esclusa per tale ipotesi dalla norma.

  • L. n. 122/2010

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2010, che rende efficace la disciplina delle finestre mobili.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    La pensione di vecchiaia anticipata prevista da questa disposizione è soggetta al regime delle finestre di cui all'art. 12 d.l. n. 78/2010.

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    La memoria depositata dalla parte resistente senza controricorso non è considerabile ai fini del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il regime delle finestre mobili previsto per la pensione di vecchiaia si applica anche alle ipotesi di pensione di vecchiaia anticipata, quando la formulazione normativa abbia carattere ampio e non contenga un'esclusione espressa.
  • Nell'interpretazione della disciplina previdenziale, il dato testuale della norma e l'inserimento o meno di una specifica prestazione tra le ipotesi escluse sono elementi decisivi per stabilire l'estensione del differimento della decorrenza.
  • In sede di legittimità, la memoria del resistente privo di controricorso non produce gli effetti del controricorso e non può essere valutata ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c.
  • Quando sussiste un orientamento di legittimità già consolidato sul punto decisivo, il ricorso che vi si conforma può essere accolto come manifestamente fondato.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

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